Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1069/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1069/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEOPOLDO VINCENZO nato a NAPOLI il 20/01/1964 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ucgo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE clx‘ha concluso chiedendo 32 wal,,,0 ,edieJ: 23, 62,,,QA A.,e. 431-11o, ce,4 t, (Mie, . ( udito il Nifensore

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 1069/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile per evidente genericità, sia intrinseca che estrinseca. Ed invero, quanto genericamente dedotto dal ricorrente non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata dalla quale emerge che la certezza della riconducibilità delle fotografie all'imputato deriva non solo dalla constatazione visiva operata dai verbalizzanti ma anche dalla stessa ammissione del Leopoldo che aveva confessato gli addebiti in sede di udienza di convalida. Ne discende la palese mancanza di ogni pregio degli argomenti posti a sostegno della censura mossa in ricorso, essendo evidentemente ultroneo ogni accertamento ulteriore sulle effigi presenti sui documenti risultati in ogni caso falsi ( e rinvenuti ben occultati dietro un quadro nell'abitazione dell'imputato ).

Parole chiave

Generato dall'IA
documenti d'identità falsità ideologica in documenti falso certificato medico uso di false generalità identificazione forense credibilità dell'identità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEOPOLDO VINCENZO nato a NAPOLI il 20/01/1964 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; ucgo il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE clx‘ha concluso chiedendo 32 wal,,,0 ,edieJ: 23, 62,,,QA A.,e. 431-11o, ce,4 t, (Mie, . ( udito il Nifensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con il ricorso per cassazione in esame, Leopoldo Vincenzo ha impugnato, tramite il suo difensore, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima città che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art.497 bis commi 1 e 2 cod. pen. e condannato alla pena di giustizia ( per avere formato due carte di identità valide per l'espatrio sulle quali apponeva la propria effige fotografica).

2. All'uopo ha denunciato: - il itvizio argomentativo per manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale, a fronte della censura con cui in appello si era messa in dubbio la riconducibilità delle effigi presenti sui documenti all'imputato e quindi l'affermazione di responsabilità dello stesso oltre ogni ragionevole dubbio, aveva asserito che « Le effigi apposte sui documenti falsi rinvenuti ritraevano chiaramente e senza dubbio il prevenuto sicché non si comprende la necessità di qualsivoglia accertamento tecnico » e che « peraltro nessuna richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalizzata all'esame antroposomatico è stata avanzata dalla difesa con la proposizione dell'atto di gravane ». E' evidente l'assertività di quanto afferma la corte territoriale in mancanza di un esame o di un'analisi supportate da un fondamento tecnico-scientifico e la inconferenza dell'altro argomento pure evidenziato dal giudice di secondo grado, indi si conclude per l'annullamento della pronuncia impugnata con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per evidente genericità, sia intrinseca che estrinseca. Ed invero, quanto genericamente dedotto dal ricorrente non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata dalla quale emerge che la certezza della riconducibilità delle fotografie all'imputato deriva non solo dalla constatazione visiva operata dai verbalizzanti ma anche dalla stessa ammissione del Leopoldo che aveva confessato gli addebiti in sede di udienza di convalida. Ne discende la palese mancanza di ogni pregio degli argomenti posti a sostegno della censura mossa in ricorso, essendo evidentemente ultroneo ogni accertamento ulteriore sulle effigi presenti sui documenti risultati in ogni caso falsi ( e rinvenuti ben occultati dietro un quadro nell'abitazione dell'imputato ).

2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021. Il Cons sliere estensore Il/Presidente Ren Sessa // Grazj Miccoli corte Suprema di Cassazio