Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1063/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1063/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi di gravame l'appello proposto da Benedetto Santoro avverso la sentenza del 24 ottobre 2016 del Tribunale di Palermo che ha affermato la penale responsabilità del predetto per il delitto di furto continuato aggravato perché avente ad oggetto cose destinate ad un pubblico servizio e commesso con violenza sulle cose. Al Santoro si contesta di essersi reiteratamente impossessato a scopo di profitto, mediante un allaccio abusivo alla rete idrica, di acqua che veniva con un tubo trasportata direttamente alla sua abitazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1063/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In ogni caso, anche prima della legge sopra citata ed ancor prima che le Sezioni Unite si pronunciassero su tale questione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) la giurisprudenza di questa Corte di cassazione affermava che era inammissibile l'appello che non contenesse l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggevano ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specificità dei motivi doveva essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non poteva comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686).

Parole chiave

Generato dall'IA
furto aggravato in banda risarcimento per atto illecito accuse di abuso furto di lieve entità azione di risarcimento danni da sequestro pretesa abusiva del locatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Benedetto Santoro, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce che la Corte di appello ha erroneamente applicato retroattivamente l'art. 581 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Santoro Benedetto, nato a Palermo il 05/12/1973 avverso la sentenza del 14/10/2019 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. Giuseppe Pinella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile per genericità dei motivi di gravame l'appello proposto da Benedetto Santoro avverso la sentenza del 24 ottobre 2016 del Tribunale di Palermo che ha affermato la penale responsabilità del predetto per il delitto di furto continuato aggravato perché avente ad oggetto cose destinate ad un pubblico servizio e commesso con violenza sulle cose. Al Santoro si contesta di essersi reiteratamente impossessato a scopo di profitto, mediante un allaccio abusivo alla rete idrica, di acqua che veniva con un tubo trasportata direttamente alla sua abitazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Benedetto Santoro, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deduce che la Corte di appello ha erroneamente applicato retroattivamente l'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 dicembre 2017, n. 103, mentre tale disposizione poteva spiegare effetti solo per le sentenze emesse dopo la sua entrata in vigore. La sentenza del Tribunale era stata emessa il 24 ottobre 2016, cosicché doveva applicarsi l'art. 581 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla sua sostituzione; pertanto, doveva applicarsi il principio del favor impugnationis che consentiva di ritenere ammissibile l'appello laddove esso consentisse, come nel caso di specie, di individuare i vari punti della decisione oggetto di critica attraverso una lettura dell'atto di appello di concerto con la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile. Deve osservarsi che l'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto del requisito dell'indicazione delle «ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». Detto requisito dell'impugnazione è attualmente previsto dalla lettera d) dell'art. 581 nel testo attualmente in vigore, ma era già stabilito dalla lettera c) della medesima disposizione nel testo anteriore alla sua sostituzione per effetto della legge 23 dicembre 2017, n. 103. Non può quindi sostenersi che la Corte di appello abbia applicato retroattivamente l'art. 581 cod. proc. pen. nel testo attualmente in vigore.

In ogni caso, anche prima della legge sopra citata ed ancor prima che le Sezioni Unite si pronunciassero su tale questione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) la giurisprudenza di questa Corte di cassazione affermava che era inammissibile l'appello che non contenesse l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggevano ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specificità dei motivi doveva essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non poteva comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/05/2015, Jovanovic, Rv. 264686).

Né il ricorrente chiarisce nel suo ricorso perché i motivi di appello dovrebbero ritenersi specifici. In ogni caso, dalla lettura dell'atto di appello emerge che, come segnalato dalla Corte territoriale, l'odierno ricorrente si è limitato a riportare una serie di massime di legittimità, senza chiarire perché esse dovrebbero trovare applicazione, e a dolersi genericamente del trattamento sanzionatorio e a fare riferimento a non meglio precisate condizioni di vita disagiate, cosicché non risulta rispettato il requisito sopra indicato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021. Il Consigliere estensore Michele Ro