Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation on theft aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a lower court decision that declared the criminal action inadmissible due to a remitted complaint. The appellant argued that the stolen sunflowers were exposed to public faith because they grew in an agricultural field, but the defense maintained the original dismissal was correct. The Supreme Court rejected the appeal as inadmissible because the appellant's arguments were too generic and required new factual findings on the field's accessibility, which the court cannot perform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it seeks a factual re-evaluation on whether property was exposed to public faith, as the court cannot conduct new fact-finding on site.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: FEFE' CESARINO nato a TOLENTINO il 20/02/1964 FEFE' CRISTIAN nato a TOLENTINO il 19/07/1989 avverso la sentenza del 17/07/2020 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame; letta la memoria presentata dal difensore degli imputati, avv. GIORGIO DI TOMMASSI, che ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona impugna la sentenza del Tribunale di Macerata, emessa in data 17 luglio 2020, con la quale, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela nei confronti di Fefè Cesarino e Fefè Cristian, imputati del furto di girasoli del valore di circa euro 15.000,00.
2. Il ricorrente contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, evidenziando che i girasoli oggetto del furto erano coltivati in un terreno agricolo.3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.
4. Il difensore degli imputati ha chiesto dichiararsi infondato il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per genericità e perché finalizzato a una rivalutazione nel merito.
2. Il ricorrente, nel sostenere la sussistenza della aggravante della esposizione alla pubblica fede, si è limitato a rappresentare che i girasoli oggetto del furto erano coltivati in un terreno agricolo. Orbene, condivisibile è il principio secondo cui integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene (Sez. 5, Sentenza n. 11000 dei 13/12/2019 -dep. 01/04/2020- Rv. 278798, in un caso di furto di un grosso quantitativo di uva asportata da un vigneto). Tuttavia, perché ricorra la suddetta aggravante è necessario verificare se il terreno dove insiste la coltivazione sia accessibile a tutti, potendo anche essere recintato o protetto da altri presidi che fanno venir meno la natura della esposizione alla pubblica fede.
3. Sulla base della discrezione del fatto contenuta nel capo di imputazione e del contenuto della sentenza impugnata, non è possibile evincere elementi in base ai quali il terreno dal quale sono stati asportati i girasoli fosse liberamente accessibile. Ne deriva che il Procuratore Generale ricorrente finisce per sollecitare a questa Corte inammissibili accertamenti di fatto, sicché il ricorso, così come formulato, risulta inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il cinsigliereiestensore Il Presidente GraziRosÀnnaj1.cco1L Ge rdp abeone N.5„, Corte. Suprema di Cassaziou Penale Der In Ca