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Sentenza — n. 1051/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding gross falsity of ID card.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alberto Sperindeo's appeal against a conviction for document forgery, ruling the lower court's decision was not motivated in violation of law. Sperindeo argued the appeal was based on the 'gross falsity' of the ID card, claiming the postal clerk's immediate suspicion and document anomalies proved its ineffectiveness to deceive. The court held that such suspicions and minor irregularities do not negate the document's capacity to mislead, as technical verification confirmed its falsity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 564 c.p.: In cases of document forgery, criminal liability is excluded only when the falsification is so obvious that it is recognizable 'at a glance' by anyone, not merely when a clerk suspects it.

Parole chiave

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document forgery gross falsity lack of motivation ID card validity criminal liability threshold inchiesta per falsità atti falsa testimonianza falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 564 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPERINDEO ALBERTO nato a NAPOLI il 04/01/1969 avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo i( eft"29..)2,4,.eAZ0 cciA- 1;4'tn2 •L-42- udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 17.6.2019 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato Sperindeo Alberto colpevole dei reati di cui agli artt. 497 bis comma 2 e 56- 494 cod. pen. e condannato lo stesso - ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di anni due, mesi otto e giorni dieci di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, e deduce l'inosservanza di legge processuale e il vizio di motivazione, rilevando che l'appello era fondato sul rilievo della grossolanità del falso, e, quindi, della inidoneità del documento esibito a trarre in inganno; la corte d'appello„ ciò nonostante, non ha adeguatamente motivato sul punto, limitandosi a ritenere non contestabile l'oggettività della falsificazione. Indi conclude per la assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata ed insta quindi per l'annullamento della stessa.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; il difensore dell'imputato ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata, avanzando al contempo richiesta di liquidazione dell'onorario, essendo l'imputato ammesso al gratuito patrocinio dello Stato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. 1.Ed invero, la incompleta risposta della corte territoriale di cui si lamenta il ricorrente afferisce a motivo di appello manifestamente infondato; di qui la infondatezza del ricorso. L'appellante aveva inteso sostenere la grossolanità dellé falso sulla base di circostanze del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della falsità del documento in questione - carta di identità - adducendo in particolare il fatto che l'impiegata dell'Ufficio Postale di Roma Ostiense a cui era stato esibito il documento da parte dell'imputato aveva immediatamente notato l'anomalia dello stesso che sembrava essere stato fatto, come testualmente affermato dalla medesima, coi `trasferelli', oltre che altre singolarità, quali la anomala data di scadenza e la evidenza della non corrispondenza della misura della statura riportata su di esso con quella dello Sperindeo.

Trattasi evidentemente di aspetti relativi al contenuto del documento che non inficiano la idoneità dell'atto a trarre in inganno, né questa potrebbe essere messa in discussione per il solo fatto che l'impiegata addetta dell'ufficio postale si sia insospettita per alcuni caratteri di scrittura che presentava il documento, tenuto anche conto che l'accertamento della falsità in ogni caso scaturì - come precisato nella sentenza impugnata - dagli accertamenti tecnici espletati sullo stesso. D'altronde costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque. (Sez. 5 - , n. 27310 del 11/02/2019 Rv. 276639 - 01, in applicazione del principio, questa Corte ha escluso la grossolanità del falso in relazione ad una patente nigeriana e ad una carta di residenza francese, la cui contraffazione emergeva da indizi - quali l'assenza dei timbri delle autorità preposte al rilascio e la forma inconsueta - percepibili soltanto da personale specializzato).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ( con la precisazione che quanto alla liquidazione degli onorai del difensore essa è di competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ). P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/10/2021. Il Consiglie \estensore Il Presidente Renata