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Sentenza — n. 1034/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1034/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1034/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO MAURO nato a CASERTA il 14/05/1974 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il dif sore

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 1034/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.De Fusco Mauro ricorre, tramite il difensore di fiducia, in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni due, mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 453, comma 1, numero 4, cod. pen. e 497-bis, comma 2, cod. pen.. Con l'unico motivo dedotto lamenta violazione di legge e vizio. di motivazione in relazione agli artt. 453 e 455 cod. pen.. Si contesta la qualificazione giuridica del fatto, in mancanza di prova del previo concerto col falsificatore o con l'intermediario, con la conseguenza che il fatto al più andava ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen..

Parole chiave

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falsificazione di monete uso di un documento falso reato economico uso di false generalità riproduzione e imitazione di biglietti di banca truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
Si contesta la qualificazione giuridica del fatto, in mancanza di prova del previo concerto col falsificatore o con l'intermediario, con la conseguenza che il fatto al più andava ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO MAURO nato a CASERTA il 14/05/1974 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il dif sore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.De Fusco Mauro ricorre, tramite il difensore di fiducia, in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni due, mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di cui agli articoli 453, comma 1, numero 4, cod. pen. e 497-bis, comma 2, cod. pen.. Con l'unico motivo dedotto lamenta violazione di legge e vizio. di motivazione in relazione agli artt. 453 e 455 cod. pen.. Si contesta la qualificazione giuridica del fatto, in mancanza di prova del previo concerto col falsificatore o con l'intermediario, con la conseguenza che il fatto al più andava ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 455 cod. pen..

La corte territoriale, nel rispondere alle deduzioni mosse al riguardo, ha affermato erroneamente che nel caso di specie il previo concerto potesse essere desunto dal notevole numero delle banconote false per un importo complessivo di euro 1760,00 e dalle modalità di ordinata tenuta delle stesse presso l'abitazione dell'imputato oltre che dalla intenzione di questi di spenderle un po' alla volta, così fraintendendo ciò che la giurisprudenza di questa Corte afferma in punto di prova del previo concerto e di indizi concludenti in tal senso. 2.11 ricorso è inammissibile essendo i motivi versati in fatto e per di più aspecifici rispetto alla ricostruzione emergente dalle conformi pronunce di merito; queste hanno posto l'accento non solo sul dato numerico delle banconote ma anche sulle modalità di conservazione delle stesse oltre che sulle risposte fornite dal medesimo imputato in sede di udienza di convalida dell'arresto ( utilizzabili trattandosi di giudizio definito col rito abbreviato ); ha in particolare la corte territoriale anche precisato che per la configurazione del 'previo concerto' non è necessaria la costituzione di una particolare organizzazione criminale in seno alla quale i singoli autori abbiano specifiche mansioni, essendo sufficiente, al contrario, l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore ( richiamando la giurisprudenza di questa Corte, in particolare, Sez. 5, del 17.3.1992 ); laddove peraltro nel caso di specie risulta in realtà contestato l'art. 453 comma 1 n. 4 cod. pen. ( ai fini della cui integrazione rileva la ricezione delle banconote da chi le ha falsificate o da un suo intermediario al fine della messa in circolazione ).

3. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà - al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consi fiere estensore Il Presidente Renta Sessa Alfredo lardiano Cor