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Sentenza — n. 1023/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because accessory bankruptcy penalties were fixed by an unconstitutional law, triggering statute of limitations. The court annulled the conviction due to expiration of the limitation period. The court annulled the conviction because the accessory bankruptcy penalties were fixed by an unconstitutional law, triggering the statute of limitations. The court annulled the conviction because the accessory bankruptcy penalties were fixed by an unconstitutional law, triggering the statute of limitations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1023/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal, ruling that the crimes were extinguished by the statute of limitations. The defendant, an administrator of a bankrupt company, had been convicted of fraudulent bankruptcy and misappropriation, with accessory bankruptcy penalties fixed at a specific duration. The court held that these fixed penalties were based on a norm declared unconstitutional, which legally absorbed the criminal proceedings and allowed the limitation period to run. Consequently, the conviction was voided as the statutory time limit for prosecution had expired.

Regesto Legislator

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Art. 216, ultimo comma, legge fallimentare; Art. 129 cod. proc. pen.: When accessory bankruptcy penalties are fixed by a norm declared unconstitutional, the criminal proceedings are legally absorbed, allowing the statute of limitations to run and extinguishing the crime.

Parole chiave

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statute of limitations bankruptcy penalties unconstitutional norm criminal absorption extinction of crime fixed duration penalty procedural nullity irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, per la dirimente considerazione che nel caso di specie le pene accessorie fallimentari sono state determinate nella misura fissa già prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall.
Art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
Ragion per cui, non risultando evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (e non ricorrendo pertanto i presupposti per adottare la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod.
Art. 136, comma 1, Cost.
Art. 30, comma 3, I. n. 87/1953
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (tenuto conto dell'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. del precedente specifico riportato dall'imputato).
art. 507 cod. proc. pen
Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità e il vizio della motivazione in relazione all'ammissione da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 507 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini
87/1953); dunque, il trattamento sanzionatorio è divenuto illegale nella parte in cui è stato determinato in forza della rigidità oggetto della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv.
Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà
Di conseguenza, in parte qua il rapporto processuale è stato validamente instaurato, il che consente l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità (Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv.
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
269810 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo
pure Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv.
Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: MESCHINO COSMO nato a GAETA il 27/03/1943 avverso la sentenza del 07/05/2018 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI udito in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 maggio 2018 (dep. il 3 settembre 2018) la Corte di appello di Roma - a seguito dell'appello interposto nell'interesse di Cosmo MESCHINO - ha confermato la pronuncia in data 4 aprile 2012, con la quale il Tribunale di Latina aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, quale amministratore di fatto della fallita PRINTART s.r.I., per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di dieci anni.2.

Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) - sono state dedotte la violazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen., 3, 24, 25 e 111 Cost., nonché la nullità della sentenza, a cagione della mancata astensione del Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen.), a cagione dell'utilizzazione a fini probatori, a seguito della mutata composizione del Tribunale, delle dichiarazioni già rese dal teste dott.

PIACENTINI, senza chiedere il consenso delle parti sulla lettura di esse. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità e il vizio della motivazione in relazione all'ammissione da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., dell'esame del teste di polizia giudiziaria maresciallo D'URSO, oggetto di censura con il terzo motivo di gravame. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità.

Segnatamente, il ricorrente: - ha assunto l'illogicità della motivazione nella parte in cui ha affermato la responsabilità del MESCHINO per i delitti in imputazione quale amministratore di fatto della PRINTART s.r.I., in concorso con Sergio D'URSO, amministratore unico della società, disattendendo quanto era stato allegato con il gravame alla luce del fatto che il MESCHINO era stato nominato amministratore dell'ente il 27 novembre 2004, senza alcuna comunicazione alla CCIAA, a seguito delle dimissioni del lo stesso D'URSO; - ha denunciato la violazione degli artt. 195, comma 3, e 210 cod. proc. pen., in ragione dell'utilizzo, al fine di attribuire all'imputato la gestione dell'impresa fallita, delle dichiarazioni rese dal coimputato al curatore del fallimento, il quale - chiamato a deporre come teste assistito - si è avvalso della facoltà di non rispondere; - ha rassegnato che le dichiarazioni di Sergio D'URSO avrebbero dovuto essere apprezzate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc pen. e la Corte avrebbe considerato come riscontri del narrato di lui elementi inidonei a tal fine. 2.5.

Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione di legge, indicata negli artt. 62- bis e 133 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza (tenuto conto dell'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. del precedente specifico riportato dall'imputato).

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, per la dirimente considerazione che nel caso di specie le pene accessorie fallimentari sono state determinate nella misura fissa già prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall. e oggetto di declaratoria di incostituzionalità, il che assorbe ogni considerazione sugli ulteriori motivi.

1. Al MESCHINO sono state irrogate le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di dieci anni, senza specifica motivazione, bensì determinandole nella misura fissa già prevista dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 18 marzo 1942 n. 267. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso; il testo vigente a seguito dalla pronuncia del Giudice delle leggi si applica anche nel presente processo (artt.136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, I. n. 87/1953); dunque, il trattamento sanzionatorio è divenuto illegale nella parte in cui è stato determinato in forza della rigidità oggetto della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv. 279354 - 01), il che ne impone il rilievo officioso.

Di conseguenza, in parte qua il rapporto processuale è stato validamente instaurato, il che consente l'utile decorso del termine di prescrizione del reato fino alla sentenza di legittimità (Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995 - 01). Ciò posto, nel caso in esame il tempo di commissione dei delitti in imputazione deve fissarsi nel giorno 1 febbraio 2007 e, non constando sospensioni del corso della prescrizione, essa è maturata il giorno 1 agosto 2019. Ragion per cui, non risultando evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (e non ricorrendo pertanto i presupposti per adottare la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.), deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione, senza immorare sui rimanenti motivi di ricorso (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465 - 01; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 - dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 09/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolin