Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 724/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 724/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTULANI ROBERTO nato a RAVENNA il 04/11/1963 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 630 cod. proc. pen; Sentenza — n. 724/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Enrico Mazzarelli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 630 cod. proc. pen., in quanto la riformulazione dell'art. 1 del d. Igs. n. 527 del 1992 ad opera dell'art. 2 del d. Igs. n. 204 del 2010 è stata sempre trascurata dalle sentenze nei confronti del ricorrente. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppina Fodaroni ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
legge sulle armi revisione in materia penale porto abusivo di armi arma personale parità delle armi rinnovo dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 630 cod. proc. pen
- erronea applicazione degli artt. 630 cod. proc. pen., in quanto la riformulazione dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTULANI ROBERTO nato a RAVENNA il 04/11/1963 avverso l'ordinanza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza deliberata il 23/04/2021, la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta nell'interesse di Raffaele Centulani avverso la sentenza di condanna della Corte di appello di Bologna del 06/06/2012 che aveva condannato il richiedente per i reati di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975; rileva il giudice della revisione la carenza del requisito della novità, posto che la questione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 2 del d. Igs. n. 204 del 2010 era stata esaminata dalla sentenza della Corte di cassazione pronunciatasi sul ricorso avverso la sentenza di cui si chiede la revisione. t Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione Raffaele Centulani, attraverso il difensore avv.

Enrico Mazzarelli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 630 cod. proc. pen., in quanto la riformulazione dell'art. 1 del d. Igs. n. 527 del 1992 ad opera dell'art. 2 del d. Igs. n. 204 del 2010 è stata sempre trascurata dalle sentenze nei confronti del ricorrente. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppina Fodaroni ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, comunque, manifestamente infondato. Come puntualmente rilevato dall'ordinanza impugnata e dal Procuratore Generale presso questa Corte, la sentenza n. 18137 del 07/03/2014 della Prima Sezione penale ha espressamente valutato la disciplina dettata dal d. Igs. n. 204 del 2010 (vds. i punti 2.2.3. e 2.3. del Considerato in diritto), rigettando il motivo di ricorso incentrato sulla definizione di arma da fuoco dettata dall'art. 2 del d.

Igs. n. 204 del 2010. Il ricorso non si confronta con l'argomentazione dell'ordinanza impugnata e, comunque, risulta manifestamente infondato alla luce della motivazione della citata sentenza della Corte di cassazione n. 18137/14. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere estensore