Sentenza — n. 723/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALIA SEBASTIANO PIETRO nato a ACIREALE il 29/06/1955 avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, da eliminare.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 723/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza deliberata il 02/03/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Sebastiano Pietro Scalia, in relazione al reato di aggravamento del dissesto per operazioni dolose e nella qualità di amministratore e liquidatore di Italimpianti s.r.I., dichiarata fallita il 21/12/2017, la pena principale di anni 2 di reclusione e le perne accessorie di cui all'art. 216, u.c., I. fall. per la durata di anni 3. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sebastiano Pietro Scalia, attraverso il difensore avv.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCALIA SEBASTIANO PIETRO nato a ACIREALE il 29/06/1955 avverso la sentenza del 02/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, da eliminare.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata il 02/03/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. a Sebastiano Pietro Scalia, in relazione al reato di aggravamento del dissesto per operazioni dolose e nella qualità di amministratore e liquidatore di Italimpianti s.r.I., dichiarata fallita il 21/12/2017, la pena principale di anni 2 di reclusione e le perne accessorie di cui all'art. 216, u.c., I. fall. per la durata di anni 3. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sebastiano Pietro Scalia, attraverso il difensore avv.
Giuseppe Lo Faro, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 216 I. fall. e dell'art. 445 cod. proc. pen., in quanto le pene accessorie non possono essere irrogate in caso di patteggiamento di pena non superiore ai due anni. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Maria Francesca Loy ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, da eliminare.
Il ricorso è fondato, poiché, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non rientrando il reato di cui all'art. 216 legge fall. tra le eccezioni previste dall'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 4, lett.
e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Sez. 5, Sentenza n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Agosta, Rv. 278882). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione delle pene accessorie, che devono essere eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie irrogate, che elimina. Così deciso il 28/10/2021. Il Consigliere