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Sentenza — n. 715/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conditional sentence accessory penalties for fraud bankruptcy exceeding two years. The court ruled that such penalties are illegal when the main sentence is under two years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's application of bankruptcy accessory penalties without remand, while dismissing the rest of the appeal. The defendant argued that these penalties should not apply because a conditional suspension of the main sentence was granted, yet the court found the accessory penalties illegal under Article 445 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court eliminated the accessory penalties d'ufficio because they violated the statutory limit for sentences under two years.

Regesto Legislator

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Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.; When the agreed-upon sentence does not exceed two years, accessory penalties are not applicable; therefore, their application constitutes a violation of law requiring removal d'ufficio.

Parole chiave

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conditional suspension bankruptcy accessory penalties patteggiamento appeal two-year sentence limit violation of law sanzioni pecuniarie favoreggiamento bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, assorbito dalla violazione di legge conseguente alla violazione, nella odierna sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 445 cod.
Art. 166 cod. pen.
Se ne deduce, pertanto, che l'errore in cui è incorso il giudice non è tanto quello lamentato dalla difesa - non aver provveduto a dichiarare la sospensione condizionale anche delle pene accessorie, ai sensi dell'art. 166 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Quanto alla seconda censura dedotta primo motivo di ricorso - l'omesso vaglio del materiale probatorio raccolto al fine di pervenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - deve ricordarsi che l'art.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
- deve ricordarsi che l'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 546 cod. proc. pen.
E' poi manifestamente infondata l'eccepita nullità della sentenza a seguito della mancata citazione delle conclusioni delle parti posto che l'art. 546 cod. proc. pen. prevede la nullità della stessa solo quando manchi o sia incompleto il dispositivo e quando il giudice non l'abbia sottoscritta (da ultimo, Sez.
Art. 216, ultimo comma, legge fall.
art. 129 cod. proc. pen
Quanto alla seconda censura dedotta primo motivo di ricorso - l'omesso vaglio del materiale probatorio raccolto al fine di pervenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
E' poi manifestamente infondata l'eccepita nullità della sentenza a seguito della mancata citazione delle conclusioni delle parti posto che l'art. 546 cod. proc. pen.
art. 445 cod. proc. pen
Il secondo motivo di ricorso è, invece, assorbito dalla violazione di legge conseguente alla violazione, nella odierna sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., del disposto del comma primo della norma processuale citata.
art. 166 cod. pen
Se ne deduce, pertanto, che l'errore in cui è incorso il giudice non è tanto quello lamentato dalla difesa - non aver provveduto a dichiarare la sospensione condizionale anche delle pene accessorie, ai sensi dell'art. 166 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi
prevede la nullità della stessa solo quando manchi o sia incompleto il dispositivo e quando il giudice non l'abbia sottoscritta (da ultimo, Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv.
Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019
In esso, infatti, si dispone che, quando la pena sulla quale si è perfezionato l'accordo fra la difesa e la pubblica accusa non supera gli anni due di reclusione, la stessa "non comporta l'applicazione di pene accessorie" (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BATTISTONI ROBERTO nato a PESCARA il 08/09/1968 avverso la sentenza del 03/11/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del PG Giuseppina FODARONI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha applicato a Roberto Battistoni la pena concordata fra le parti nella misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittigli quale amministratore della srl Battistoni, dichiarata fallita il 19 febbraio 2019, applicando al medesimo le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella medesima misura. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione: - con il primo motivo, all'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni della difesa ed alla omessa valutazione della ricorrenza di una delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; - con il secondo motivo, alla applicazione delle pene accessorie fallimentari nonostante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui durata non era stata poi oggetto di alcuna valutazione.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppina Fodaroni, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso considerando che la sospensione condizionale si estende, per legge, anche alle pene accessorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione alla sola applicazione delle pene accessorie fallimentari.

1. Quanto alla seconda censura dedotta primo motivo di ricorso - l'omesso vaglio del materiale probatorio raccolto al fine di pervenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - deve ricordarsi che l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Se ne deduce la sua inammissibilità. E' poi manifestamente infondata l'eccepita nullità della sentenza a seguito della mancata citazione delle conclusioni delle parti posto che l'art. 546 cod. proc. pen. prevede la nullità della stessa solo quando manchi o sia incompleto il dispositivo e quando il giudice non l'abbia sottoscritta (da ultimo, Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876 in cui si ricorda, appunto, come l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità della pronuncia).

2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, assorbito dalla violazione di legge conseguente alla violazione, nella odierna sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., del disposto del comma primo della norma processuale citata. In esso, infatti, si dispone che, quando la pena sulla quale si è perfezionato l'accordo fra la difesa e la pubblica accusa non supera gli anni due di reclusione, la stessa "non comporta l'applicazione di pene accessorie" (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 01/04/2020, Rv. 278882, anche con riferimento alle eccezioni introdotte nell'art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., dall'art. 1, comma 4, lett.

e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, norma applicabile al caso di specie posto che il reato si era consumato il 19 febbraio 2019, eccezioni che non riguardano, appunto, le pene accessorie fallimentari). Se ne deduce, pertanto, che l'errore in cui è incorso il giudice non è tanto quello lamentato dalla difesa - non aver provveduto a dichiarare la sospensione condizionale anche delle pene accessorie, ai sensi dell'art. 166 cod. pen. - quanto quello di averle applicate in assenza delle condizioni che le consentivano, così determinando l'illegalità di tale sanzione, di carattere penale, che deve essere rilevata (l'illegalità) ed eliminata (la pena) d'ufficio da questa Corte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari/che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2021. Il Consiglier