Sentenza — n. 703/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza emessa il 20/11/2020 il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Cagiano Giuseppe per il reato di cui all'art. 623 cod. pen. per l'infondatezza della notizia di reato. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del denunciante Ferrara Carlo, Avv. Maria Gloria Porcaro, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento di archiviazione impugnato. Con atto del 06/07/2021 il ricorrente, mediante atto del difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 623 cod. pen; Sentenza — n. 703/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 623 cod. pen. per l'infondatezza della notizia di reato. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del denunciante Ferrara Carlo, Avv. Maria Gloria Porcaro, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento di archiviazione impugnato. Con atto del 06/07/2021 il ricorrente, mediante atto del difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARA Carlo, nato a Foggia il 06/01/1951 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del Gip del Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 20/11/2020 il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Cagiano Giuseppe per il reato di cui all'art. 623 cod. pen. per l'infondatezza della notizia di reato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del denunciante Ferrara Carlo, Avv. Maria Gloria Porcaro, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione del provvedimento di archiviazione impugnato. Con atto del 06/07/2021 il ricorrente, mediante atto del difensore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della sopravvenuta rinuncia, si ritiene equo determinare in Euro 500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/09/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente