Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 699/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 699/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARULLO VINCENZO nato a MONTEFORTE IRPINO il 09/12/1959 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 541 cod. proc. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, co. 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Vincenzo Senatore ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere accolto. Premesso che la parte civile ricorrente ha allegato copia delle conclusioni scritte e della nota spese, nonché la ricevuta di avvenuta consegna alla Corte di appello di Napoli in data 11/01/2021, il Collegio condivide l'orientamento - in linea di continuità con Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della domanda di revisione diritto di ottenere una decisione procedura di annullamento impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 541 cod. proc. pen
23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen.
art. 622 cod. proc. pen
pen.) e l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali della parte civile, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, a norma dell'art. 622 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARULLO VINCENZO nato a MONTEFORTE IRPINO il 09/12/1959 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza deliberata il 20/01/2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Del Mastro per essere il reato di diffamazione in danno di Vincenzo Carullo estinto per prescrizione, confermando la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo Carullo, attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. Salvatore Rosania, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 541 cod. proc. pen. in relazione all'omessa condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile, che aveva ritualmente trasmesso - ex art. 23- bis, comma 2, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - conclusioni scritte e nota spese.

Con requisitoria scritta ex art. 23, co. 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte Vincenzo Senatore ha concluso per l'annullamento limitatamente alle statuizioni di cui all'art. 541 cod. proc. pen. Il ricorso deve essere accolto. Premesso che la parte civile ricorrente ha allegato copia delle conclusioni scritte e della nota spese, nonché la ricevuta di avvenuta consegna alla Corte di appello di Napoli in data 11/01/2021, il Collegio condivide l'orientamento - in linea di continuità con Sez.

U. n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 - secondo cui è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019, Rv. 277595; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 33135 del 22/09/2020, Rv. 279833). Poiché, così come nel caso esaminato da Sez. U, Tizzi cit., «l'imputato non ha formulato censure in ordine all'omessa compensazione delle spese né alla sussistenza di giusti motivi per provvedere in tal senso (art.541 cod. proc. pen.) e l'oggetto della domanda riguarda unicamente le disposizioni della sentenza concernenti le spese processuali della parte civile, l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., dovendosi discutere in tale sede solo del quantum».

P.Q.IM. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 28/10/2021. Il Con