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Sentenza — n. 695/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming nullity due to non-notification of pandemic-scheduled hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged nullity regarding the non-notification of a rescheduled hearing date was manifestly unfounded. The appellant argued that the defense counsel was not informed of the April 2020 hearing postponement, yet the court found the September 2020 rescheduling notice had been properly served. Consequently, the claim for nullity was rejected because it was not raised within the statutory time limits for intermediate nullities.

Regesto Legislator

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Art. 180, 182 comma 2 cod. proc. pen.; In cases of court-ordered hearing postponements due to pandemic restrictions, failure to notify the defendant of the new date constitutes an intermediate nullity that is cured if not raised within the specific time limits prescribed by law.

Parole chiave

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intermediate nullity pandemic postponement non-notification hearing time limit appeal procedural nullity defense counsel notice Cassation inadmissibility perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Melchiorre Palermo, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 1, comma 1, dl. n. 8 marzo 2020
Melchiorre Palermo, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.
Art. 83, col. dl. n. 18/2020
pen., con il quale deduce la nullità del giudizio d'appello per non essere stata comunicata al difensore la data del differimento dell'udienza del 16 aprile 2020, disposta ai sensi dell'art. 83, col, dl.
Art. 23 dl. n. 137 del 23 settembre 2021
Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 23 settembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Art. 180, 182 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27903 del 09/04/2021
Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017
Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv.
Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013
270032; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GIROLAMO ANGELO nato a MARSALA il 16/C16/1964 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata del 17 settembre 2019, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 7 gennaio 2019, con la quale Angelo Di Girolamo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di diffamazione in danno del sindaco di Marsala pro tempore, Giulia Adamo, oltre statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. Melchiorre Palermo, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce la nullità del giudizio d'appello per non essere stata comunicata al difensore la data del differimento dell'udienza del 16 aprile 2020, disposta ai sensi dell'art. 83, col, dl. n.18/2020.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 23 settembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4.11 ricorso è manifestamente infondato. 4.1.Non sussiste l'omissione dedotta dal ricorrente. Questa Sezione ha già affermato come, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid -19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del dl. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601).

Secondo la disposizione citata, nell'originaria formulazione, poi emendata dal dl. 8 aprile 2020, n. 23, "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Nel disporre il rinvio della trattazione di tutte le udienze, con le eccezioni previste, a una data successiva al 22 marzo 2020, poi ulteriormente prorogata sino al 9 maggio 2020 (dl. 8 aprile 2020, n. 23), il legislatore ha considerato l'impossibilità dell'imputato a essere presente in udienza come determinata da un impedimento generalizzato, legittimo perché imposto dalla legge, con conseguente declinazione della sequenza procedimentale di cui all'art. 420-ter, cod. proc. pen., in tema di impedimento a comparire dell'imputato.

Nel quadro così sommariamente delineato, l'omesso avviso all'imputato della data dell'udienza di rinvio configura una nullità a regime intermedio, sanata se non dedotta in appello. Tale conclusione risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, co. 2, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (cfr.

Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503).

42. Nel quadro così delineato, la deduzione del ricorrente è manifestamente infondata. Premesso che il ricorrente con contesta di essere stato ritualmente citato per il giudizio d'appello, dalla consultazione degli atti, consentita in presenza della prospettazione di un error in procedendo, risulta come il differimento d'ufficio al 17 settembre 2020 dell'udienza d'appello, già fissata per il 16 aprile 2020 e tempestivamente comunicata, sia stato reso noto all'imputato il 27 luglio 2020, come risulta dalla relata di notifica in atti redatta dai Carabinieri della stazione di Marsala. A tanto aggiungasi come il rilievo, proposto per la prima volta con il ricorso di legittimità, sarebbe comunque precluso, in quanto non dedotto nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 20