Sentenza — n. 692/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva condannato Abati Piero per il reato di minaccia grave. L'imputato, pregiudicato, aveva minacciato di morte Puglisi Cannarozzo Vincenzo mimando il gesto del taglio della gola. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto rende ragione anche della inapplicabilità - nella specie - dell'art. 131/bis cod. pen., che presuppone un'offesa particolarmente tenue e, perciò, lontana da quella ravvisata dal giudicante. La determinazione della pena è compito precipuo del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in cassazione, ove congruamente motivato. Nella specie, il riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti penali dell'imputato rende pienamente ragione di una pena contenuta nella media edittale e temperata dalla concessione di attenuanti generiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABATI PIERO nato a PIAZZA ARMERINA il 11/03/1988 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva condannato Abati Piero per il reato di minaccia grave. L'imputato, pregiudicato, aveva minacciato di morte Puglisi Cannarozzo Vincenzo mimando il gesto del taglio della gola.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando:
a) la violazione "dell'art. 606 lett. B)" e dell'art. 612 cod. pen. per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato senza la 'prova certa del reato a lui attribuito, dal momento che il solo dato valutato dal giudicante è costituito dalle interessate dichiarazioni della persona offesa, animata da astio nei confronti della famiglia dell'imputato, "culminato con l'uccisione del fratello dell'odierno appellante";
b) la violazione dell'art. 131/bis cod. pen., di cui sussisterebbero i presupposti per la non abitualità del comportamento minatorio e per l'esiguità del danno;
c) la violazione dell'art. 612 cod. pen., per essere stata ritenuta grave la minaccia proferita, non idonea a suscitare il grave turbamento preso in considerazione dalla norma;
d) la violazione dell'art. 133 cod. pen., per l'ingiustificato scostamento dal minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di doglianze già sottoposte all'esame del giudice d'appello e da questi disattese con motivazione ampia, congrua e logica, che non occorre ripercorrere in questa sede. La credibilità della persona offesa è stata affermata, invero, in base alla linearità e plausibilità del racconto da questa proveniente, risultato immune da cadute di consequenzialità logico-argomentativa e perciò incensurabile in cassazione. La gravità della minaccia è stata ricollegata alla prospettazione di un male estremo, effettuata, peraltro, in modo simbolico e, perciò, maggiormente intimidatorio.
Tanto rende ragione anche della inapplicabilità - nella specie - dell'art. 131/bis cod. pen., che presuppone un'offesa particolarmente tenue e, perciò, lontana da quella ravvisata dal giudicante. La determinazione della pena è compito precipuo del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in cassazione, ove congruamente motivato. Nella specie, il riferimento alla gravità della condotta e ai precedenti penali dell'imputato rende pienamente ragione di una pena contenuta nella media edittale e temperata dalla concessione di attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/10/2021 Il Consi