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Sentenza — n. 681/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 681/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen., rideterminava la pena inflitta a Cosimo De Vita e a Francesco Storniolo, per il delitto di tentato furto aggravato loro ascritto - per avere compiuto atti idonei diretti in modo inequivoco ad impossessarsi di alcune tegole asportandole dal tetto di un immobile sottoposto a confisca - nella misura indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito, per quanto di interesse per le odierne doglianze, osservava quanto appresso.

Regesto Legislator

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art. 56 cod. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 184 cod. proc. pen, art. 161 cod. proc. pen, art. 182 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 681/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Olga Mignolo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Storniolo (non essendo stata dedotta dal difensore di fiducia in appello e risultando la notifica del decreto di citazione a persona convivente) e per l'annullamento senza rinvio per morte del reo per De Vita.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere furto di lieve entità reato flagrante tentate lesioni personali gravi oggetto pericoloso imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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art. 56 cod. pen
Quanto infine al secondo motivo, sulla misura della pena, ed in particolare sulla riduzione della stessa per l'art. 56 cod. pen.
art. 179 cod. proc. pen
Si è, appunto, affermato che: - in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen.
art. 184 cod. proc. pen
art. 161 cod. proc. pen
229539); - le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen.
art. 182 cod. proc. pen
nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE VITA COSIMO nato a GALLIPOLI il 02/11/1978 STORNIOLO FRANCESCO nato il 09/08/1979 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo per Storniolo l'inammissibilità del ricorso e per De Vita l'annullamento della sentenza per morte dell'imputato

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 luglio 2020, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen., rideterminava la pena inflitta a Cosimo De Vita e a Francesco Storniolo, per il delitto di tentato furto aggravato loro ascritto - per avere compiuto atti idonei diretti in modo inequivoco ad impossessarsi di alcune tegole asportandole dal tetto di un immobile sottoposto a confisca - nella misura indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito, per quanto di interesse per le odierne doglianze, osservava quanto appresso.

Sussistevano le circostanze aggravanti contestate, in quanto: - gli operanti avevano sorpreso gli imputati mentre, con il piede di porco, staccavano dal tetto (di un'autorimessa di pertinenza di una villa sita in Santa Flavia) le tegole che intendevano sottrarre, così configurandosi l'aggravante della violenza sulle cose; - l'area in cui si trova l'immobile era dotata di una recinzione ma il cancello d'entrata era spesso aperto e non vi era comunque alcun servizio di sorveglianza continua, così da doversi ritenere, i beni ivi custoditi, esposti alla pubblica fede (Cass. n. 15009/2012).

2. Propongono ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. 2.1. L'Avv. Valentina Tranchina, per De Vita, articola tre motivi, tutti denuncianti la violazione di legge, in ordine: - con il primo, alla riduzione di pena per il delitto tentato, fino alla metà e non fino al massimo, di due terzi, consentito dalla legge, senza adeguata motivazione; - con il secondo, alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede, posto che il complesso abitativo era facilmente accessibile solo a causa dell'incuria del proprietario (Cass.15386/2014); - con il terzo, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose, non avendo l'imputato usato volenza sui beni sottratti ma solo sul supporto che li reggeva, il tetto, non causando al medesimo alcun danno (Cass.n. 20476/2018). 2.2.

L'Avv. Daniele Livrieri, per Storniolo, articola quattro motivi deducendo violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento: - con il primo motivo, alla nullità del decreto di citazione in appello dell'imputato, notificato in Bagheria in via Tolomeo n. 30, a mani di persona che si era qualificata come con lui convivente, senza però alcuna ulteriore specificazione; l'imputato invece, in sede di convalida d'arresto, aveva eletto domicilio in Santa Flavia via Verga n. 16, ove non risultava essere stata neppure tentata la notifica; - con il secondo motivo, alla riduzione, non nella misura massima, per il ritenuto tentativo, senza adeguata motivazione; - con il terzo motivo, alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede, nonostante gli stessi fossero facilmente accessibili solo a causa dell'incuria del proprietario dell'immobile nel custodirli (Cass. n. 15386/2014); - con il quarto motivo, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, posto che il piede di porco utilizzato era indispensabile per svellere le tegole dal tetto, così da non poter essere ritenuto anche il mezzo che consentiva di configurare l'ulteriore circostanza aggravante.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Olga Mignolo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di Storniolo (non essendo stata dedotta dal difensore di fiducia in appello e risultando la notifica del decreto di citazione a persona convivente) e per l'annullamento senza rinvio per morte del reo per De Vita.

4. I difensori dei ricorrenti hanno inviato memorie con la quale chiedono l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell'interesse di Francesco Storniolo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata deve, invece, essere annullata senza rinvio nei confronti di Cosimo De Vita per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

1. L'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello formulata dal ricorrente Storniolo è manifestamente infondata, posto che, dalla lettura degli atti, è emerso che il decreto, di citazione in appello dell'imputato, da notificare era stato affidato ai carabinieri della Stazione di Santa Flavia, affinché provvedessero alla notifica, ma i militari, dopo averne, evidentemente, constatato la non reperibilità per l'avvenuto trasferimento nel comune di Bagheria, lo trasmettevano ai commilitoni di tale Stazione che, difatti, al nuovo domicilio, rinvenivano una persona che, declinando le proprie generalità, ritirava l'atto dichiarando di convivere in tale indirizzo, con lo Storniolo.

Certo, divenuta impossibile la notifica nel domicilio dichiarato, di Santa Flavia, si sarebbe dovuto provvedere alla consegna dell'atto al difensore (e non alla individuazione e notifica presso il nuovo domicilio) ma, per costante affermazione di questa Corte, il conseguente vizio costituisce un'ipotesi di nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere sollevata nel corso del medesimo giudizio e non, come è avvenuto nell'odierna fattispecie, solo con l'atto di ricorso per cassazione. Si è, appunto, affermato che: - in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539); - le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 2780029); - l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. nella notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello rientra nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio cosicché deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza nello stesso grado (Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 20/01/2016, Moscatiello, Rv. 265710).

2. Manifestamente fondate sono anche le censure mosse nel ricorso Storniolo, nel terzo e nel quarto motivo, sulla configurabilità delle circostanze aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione dei beni, oggetto del reato di furto, alla pubblica fede.Quanto alla prima circostanza, risulta del tutto evidente come l'utilizzo, per svellere le tegole dal tetto, di un piede di porco, costituisca, per definizione, una sicura ipotesi di violenza sulle cose, operata per consumare la sottrazione di tali oggetti (non potendosi poi dubitare del fatto che l'asportazione di alcune tegole dal tetto ne diminuisca la funzione propria, la corretta copertura dell'immobile).

Quanto alla seconda, deve ricordarsi come questa Corte abbia costantemente affermato che integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione di bei custoditi in un immobile non sottoposti a vigilanza continua. Si è infatti affermato che: - integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede (art. 624, 625 comma primo, n. 7 cod. pen.) la sottrazione di materiale ferroso riposto in una grande azienda agricola, dotata di recinzione ma con cancello spesso aperto e, pertanto, priva di vigilanza continua (Sez. 5, Sentenza n. 15009 del 22/02/2012, Maltese, Rv. 252486); - in tema di furto, è configurabile l'aggravante della esposizione alla pubblica fede dei beni anche quando l'area in cui si trovano è recintata, nel caso in cui, per la particolare modalità di accesso, essa risulti priva di vigilanza continua (Sez. 5, n. 51098 del 21/09/2017, Scaturro, Rv. 271602).

Del tutto inconferente è la citazione, nel ricorso, della pronuncia di questa Sezione - n. 15386 del 06/03/2014, Cesaria, Rv. 260216 - in ordine alla esposizione alla pubblica fede di beni costuditi in un'autovettura che non ne costituiscano l'ordinaria dotazione (e che vi si trovino riposti solo per la trascuratezza della persona offesa), essendo del tutto evidente come le tegole del tetto di un edificio siano, del medesimo, parte necessaria ed integrante e non certo meramente eventuale ed accessoria.

3. Quanto infine al secondo motivo, sulla misura della pena, ed in particolare sulla riduzione della stessa per l'art. 56 cod. pen. occorre rilevare come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.4. All'inammissibilità del ricorso dello Storniolo segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di De Vita Cosimo perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di Storniolo Francesco e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca