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Sentenza — n. 381/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 381/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 381/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 19/02/2021, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di Luca Cristofero Pittà volta alla revisione della sentenza di condanna per l'omicidio di Salvatore Prinzi commesso in concorso con Giuseppe Ferrera, rilevando che: i brogliacci di P.G. non rappresentano prova nuova non utilizzata dal giudice per la decisione; l'esame della madre di Pittà rappresenta prova nuova inidonea a inficiare l'accertamento del fatto oggetto di giudicato; la missiva del coimputato Ferrera, successiva alla condanna degli imputati, è inidonea a inficiare l'accertamento del fatto, in quanto aspecifica, non indicando chi sarebbe la persona diversa dal nipote Pittà con il quale avrebbe commesso l'omicidio di Prinzi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 381/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta del 31/07/2021, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Domenico Seccia ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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testimonianza della vittima inchiesta penale per omicidio assassinio qualificato sufficienza della testimonianza diritto di non autoincriminarsi verdetto di colpevolezza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PITTA LUCA CRISTOFERO nato a VALGUARN ERA CAROPEPE il 24/08/1972 avverso l'ordinanza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/02/2021, la Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di Luca Cristofero Pittà volta alla revisione della sentenza di condanna per l'omicidio di Salvatore Prinzi commesso in concorso con Giuseppe Ferrera, rilevando che: i brogliacci di P.G. non rappresentano prova nuova non utilizzata dal giudice per la decisione; l'esame della madre di Pittà rappresenta prova nuova inidonea a inficiare l'accertamento del fatto oggetto di giudicato; la missiva del coimputato Ferrera, successiva alla condanna degli imputati, è inidonea a inficiare l'accertamento del fatto, in quanto aspecifica, non indicando chi sarebbe la persona diversa dal nipote Pittà con il quale avrebbe commesso l'omicidio di Prinzi.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Luca Cristofero Pittà, attraverso il difensore Avv. Giovanni Salvaggio, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. nonché vizi di motivazione. Diversamente da quanto affermato dal giudice della revisione, l'esame autoptico ha accertato che la vittima era deceduta tra le 19,30 e le 20,30 del 21/10/2006, mentre apodittica è l'affermazione secondo cui l'aggressione si sarebbe potuta realizzare prima delle 19,00. Del tutto erronea è l'affermazione secondo cui l'esame della madre di Pittà rappresenta prova nuova inidonea a inficiare l'accertamento del fatto oggetto di giudicato, benché la stessa abbia indicato - per la prima volta e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna - il nome del coautore dell'omicidio Prinzi, per averlo appreso dal fratello Giuseppe Ferrera. Del pari erronei sono i rilievi circa i brogliacci di P.G. e la missiva del coimputato Giuseppe Ferrera.

3. Con requisitoria scritta del 31/07/2021, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Domenico Seccia ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto. Assorbente è il rilievo del carattere sostanzialmente apparente della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui esamina le dichiarazioni rese, in sede di indagine difensive, da Alfonsa Ferrera, madre del ricorrente e sorella di Giuseppe Ferrera, dichiarazioni (allegate all'istanza di revisione) in cui la donna riferisce di aver appreso dal fratello che tale Carmelo La Spina era una delle due persone presenti al momento dell'omicidio, sicché del tutto assertiva è l'affermazione dell'ordinanza impugnata circa l'inidoneità della testimonianza de relato della madre del ricorrente a inficiare l'accertamento del fatto.

D'altra parte, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile ictu °culi e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 2010, Giunta, Rv. 245770; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciumè, Rv. 271821); rilevabilità ictu ocu/i dell'infondatezza non ravvisabile nell'apodittico rilievo dell'ordinanza impugnata sul punto indicato.

Pertanto, assorbite le ulteriori censure, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania (cfr. Sez. 3, n. 43121 del 17/07/2019, Franco, Rv. 277176 - 02).

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania. Così deciso il 16/11/2021.