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Sentenza — n. 362/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preventive security measures, ruling only legal violations are admissible grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 362/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that his social danger was not current due to his age, family income, and long period of incarceration, challenging the preventive security measures. The court rejected these arguments, holding that appeals in preventive proceedings are strictly limited to violations of law, excluding factual disputes about the appellant's current danger.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011; Art. 3 ter, comma 2, legge 31/05/1965 n. 575: In preventive proceedings, appeals to the Court of Cassation are admissible solely for violations of law, excluding challenges based on the factual assessment of social danger or the appellant's current circumstances.

Parole chiave

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preventive security measures social danger assessment appeal admissibility violation of law only Cassazione Roma deterrent effect family income defense ricorso all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10, comma 3, del d.lgs. 159/2011
575 (oggi sostituito dall'art. 10, comma terzo, del codice antimafia (d.lgs.
Art. 3 ter, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575
1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.
Art. 616 del codice di procedura penale
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo
Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia
Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv.
Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello
Corte costituzionale n. 106 del 2015
Corte costituzionale n. 186 del 2000
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IEMMA RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI DI GERACE il 16/09/1954 avverso il decreto del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; lette le conclusioni del PG Paola Filippi che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, ha confermato il decreto emesso in data 1.7.2020 dal Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Raffaele lemma, con cui è stata applicata al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 2, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, relative prescrizioni e cauzione, determinata in 200 euro.

2. Propone ricorso Raffaele lemma, mediante il difensore, evidenziando, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge del provvedimento impugnato, che non ha risposto all'obiezione sulla reale sussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata, ritenuta nei suoi confronti. Non sarebbero sufficienti le plurime condanne di lemma, indicative soltanto di un passato deviante, a fondare il presupposto dell'attualità della pericolosità di un soggetto che, di contro, ha 65 anni ed ha manifestato resipiscenza durante il periodo di carcerazione sofferto per oltre dieci anni; inoltre, il nucleo familiare del proposto non vive dei proventi della sua attività delittuosa, come invece sostenuto dalla Corte d'Appello, poiché il modesto tenore di vita familiare è compatibile con il reddito della moglie.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, segnalando che, in tema di misure di prevenzione, il sindacato della Corte di cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio rammenta che, nel procedimento di prevenzione, è consentito dedurre soltanto vizi di violazione di legge, nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre, oltre che nei casi di macroscopica mancanza, anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte e che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo, Rv. 270080;

Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; cfr. anche sentenza n. 321 del 2004 Corte cost. e sentenza n. 106 del 2015 Corte cost.). In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (oggi sostituito dall'art. 10, comma terzo, del codice antimafia (d.lgs. 159/2011); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246, in relazione alla precedente disposizione di cui al dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 1956). La sentenza Repaci ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ed infatti, nella nozione di vizio di motivazione che trasmodi in violazione di legge sono ricomprese soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione, poiché, in tal caso, si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). Di recente, si è ulteriormente ribadito che il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284-01) ovvero quando, in caso di travisamento della prova per omissione, tale travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435).

L'orientamento è in linea con gli arresti della Corte costituzionale (sentenza n. 106 del 2015). 2.1. Ebbene, tanto premesso, nel caso di specie, la motivazione impugnata non è affatto viziata da apparenza o mancanze evidenti e neppure dal difetto di confronto con il motivo essenziale di eccezione dedotto dall'istante, già proposto in sede di appello. A carico del proposto, infatti, è stata riscontrata la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. b, e dell'art. 4, comma primo, lett. c, d.lgs. n. 159 del 2011, sulla scorta dei precedenti penali, dai quali risulta che, a partire dal 1989, egli era dedito alla commissione di delitti per i quali ha anche riportato condanne definitive (si evidenziano quattro precedenti penali per violazione della disciplina sugli stupefacenti, dal 1989 al 2003; due condanne definitive per rapina, nel 2006 e nel 2007; tre per il delitto di furto, nel periodo tra il 1997 ed il 2000; da ultimo, egli è stato nuovamente condannato definitivamente per violazione della disciplina sugli stupefacenti nel 2018, oltre a riportare una recente condanna inflitta dal GIP di Torino il 25.2.2020, con procedimento ancora pendente).

Risultano, altresì, a suo carico anche plurime segnalazioni per ulteriori reati di spaccio di stupefacenti, rapina e detenzione illegale di armi. La Corte d'Appello ha ritenuto insuperabile, in termini di pericolosità, il precipitato dei numerosissimi precedenti penali, anche gravi, e delle pendenze a carico del proposto, che appaiono sintomatiche di un elevato spessore criminale e denotano una condotta caratterizzata da refrattarietà a percepire l'efficacia deterrente della risposta penale ai reati commessi. Il recente periodo di astensione dal delitto, valorizzato dalla difesa in un'ottica di assenza del presupposto dell'attualità, è stato ritenuto, nel provvedimento impugnato, non significativo di una diminuita o esaurita pericolosità sociale del proposto, poiché derivato forzosamente dalla sottoposizione di lemma alla misura cautelare per i reati in relazione ai quali ha subito condanna con sentenza emessa il 25.2.2020.

D'altra parte, la verifica patrimoniale di cui dà atto la Corte territoriale ha accertato il percepimento di redditi del tutto inadeguati al sostentamento lecito del proposto, sicchè, da tale constatazione, la Corte d'Appello ha tratto la convinzione che egli viva, almeno in parte, con proventi delle proprie attività delittuose, non ritenendo che il reddito mensile della moglie sia sufficiente a modificare tale convincimento.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della