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Ordinanza — n. 354/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for non-existent notice, converting it to a formal objection under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 354/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the aggrieved party against the prosecutor's request for case dismissal. The appellant argued that the dismissal decree was null due to a failure to notify him of the prosecutor's request, violating his right to be informed. The Court ruled that the new procedural law provides specific remedies for such omissions, rendering the appellant's chosen remedy inadmissible and converting the appeal into a formal objection.

Regesto Legislator

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Art. 408, 410, 410-bis cod. proc. pen.; When an aggrieved party files an inadmissible appeal against a dismissal decree, the Court of Cassation must convert it to the proper remedy (objection) rather than dismissing it outright.

Parole chiave

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dismissal decree omitted notice aggrieved party procedural conversion inadmissible appeal right to information criminal procedure impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 408 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione il querelante, Graziano Sonaro, denunciando la violazione dell'art. 408 cod. proc. pen., e l'abnormità del provvedimento impugnato, giacchè, in sede di presentazione, in data 05/02/2018, della denuncia - querela, esso denunciante aveva chiesto di ricevere l'avviso ex art.
Art. 409 cod. proc. pen.
Questo perché l'omessa notizia della richiesta di archiviazione, avanzata dall'organo dell'accusa alla persona offesa che abbia manifestato volontà di esserne informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ex art.127 c.p.p., ribadito dall'art. 409 c.
Art. 410 cod. proc. pen.
pen., l'opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché il reclamo della persona offesa ex art.
Art. 410-bis cod. proc. pen.
pen., nonché il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen. per omesso avviso della richiesta, da presentarsi, entro 15 giorni, al Tribunale monocratico.
Art. 414 cod. proc. pen.
alla p.o., esclusivamente, la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero, ex art. 414 cod. proc. pen., l'opposizione della persona offesa ex art.
Art. 568 cod. proc. pen.
209336), hanno chiarito che, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 408 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il querelante, Graziano Sonaro, denunciando la violazione dell'art. 408 cod. proc. pen., e l'abnormità del provvedimento impugnato, giacchè, in sede di presentazione, in data 05/02/2018, della denuncia - querela, esso denunciante aveva chiesto di ricevere l'avviso ex art.
art. 410 bis cod. proc. pen
103/2017, che ha introdotto l'art. 410 bis cod. proc. pen., il cui comma terzo prevede, quali rimedi esperibili avverso il decreto di archiviazione pronunciato in violazione dell'avviso di cui all'art.
art. 414 cod. proc. pen
alla p.o., esclusivamente, la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero, ex art. 414 cod. proc. pen., l'opposizione della persona offesa ex art.
art. 410 cod. proc. pen
pen., l'opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché il reclamo della persona offesa ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7946 del 2016
Sez. U, n. 16 del 26/11/1997
Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001
Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001
Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma), stante la "ratio" dell'art.
Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009
pen., intesa a valorizzare il "favor impugnationis" (Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Rv.
Sez. 3 n. 40381 del 17/05/2019
243888); non si richiede, invece, che il giudice che ha ricevuto l'impugnazione, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, /JT esamini l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 3 n. 40381 del 17/05/2019 Rv.
Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004
Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SONARO GRAZIANO nato PIACENZA D'ADIGE il 01/05/1960 Persona offesa nel procedimento a carico di BATTAGLIA ENRICO nato RAVENNA il 14/02/1969 Avverso il decreto del 24/10/2019 del G.I.P. del TRIBUNALE DI RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento nei confronti di Enrico Battaglia per i reati di cui agli artt. 610, 612, 368 cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il querelante, Graziano Sonaro, denunciando la violazione dell'art. 408 cod. proc. pen., e l'abnormità del provvedimento impugnato, giacchè, in sede di presentazione, in data 05/02/2018, della denuncia - querela, esso denunciante aveva chiesto di ricevere l'avviso ex art. 408 cod. proc. pen.. Si duole, dunque, della mancata ricezione di tale avviso, avendo, invece, appreso dell'iniziativa del P.M. e del provvedimento del G.I.P. solo a seguito di accesso agli atti, avvenuto in data 11 febbraio 2020.

3. Il ricorso pone una questione di nullità del decreto di archiviazione per omesso avviso alla persona offesa della relativa richiesta, che, quale conseguenza della inosservanza di un onere di integrazione del contraddittorio che fa capo al P.M., e per il quale non è previsto rimedio da parte del Giudice, aveva condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che gli atti dovessero essere restituiti al pubblico ministero (Sez. 3, n. 7946 del 2016 (dep. 2017) Rv. 269147 ). Questo perché l'omessa notizia della richiesta di archiviazione, avanzata dall'organo dell'accusa alla persona offesa che abbia manifestato volontà di esserne informata, colpisce in radice il diritto al contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ex art.127 c.p.p., ribadito dall'art. 409 c. 6 c.p.p., impedendo la potenziale instaurazione dello stesso.

4. Lo scenario è tuttavia cambiato, dal 3 agosto 2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, che ha introdotto l'art. 410 bis cod. proc. pen., il cui comma terzo prevede, quali rimedi esperibili avverso il decreto di archiviazione pronunciato in violazione dell'avviso di cui all'art. 408 cod. proc. pen. alla p.o., esclusivamente, la riapertura delle indagini su istanza del pubblico ministero, ex art. 414 cod. proc. pen., l'opposizione della persona offesa ex art. 410 cod. proc. pen., nonché il reclamo della persona offesa ex art. 410-bis cod. proc. pen. per omesso avviso della richiesta, da presentarsi, entro 15 giorni, al Tribunale monocratico.

5. In tale cornice normativa, deve prendersi atto della irritualità dell'impugnazione proposta dinanzi al giudice di legittimità - trattandosi di un mezzo non più previsto dall'ordinamento; cosicchè, l'esito decisorio non è più quello dell'annullamento del provvedimento impugnato, quanto, piuttosto, previa sua riqualificazione in reclamo, la trasmissione al Tribunale di Ravenna, in conformità al principio della conversione delle impugnazioni sancito dall'art. 568 co. 5 cod. proc. pen... 5.1. Le Sezioni Unite " Bonaventura", nel comporre un contrasto creatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità, sulla scia di una prima pronuncia del Massimo consesso nomofilattico ( Sez.

U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336), hanno chiarito che, in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Sez.

U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001 Cc. (dep. 20/12/2001 ) Rv. 220221; conf. Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma), stante la "ratio" dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., intesa a valorizzare il "favor impugnationis" (Sez. 5, n. 21581 del 28/04/2009, Rv. 243888); non si richiede, invece, che il giudice che ha ricevuto l'impugnazione, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, /JT esamini l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 3 n. 40381 del 17/05/2019 Rv. 276934 ).

6. Poiché, quindi, l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, e il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento (Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003 (dep. /2004 ) Rv. 227092), l'impugnazione proposta avverso il decreto di archiviazione dalla persona offesa denunciante, deve essere qualificata come reclamo ex art. 410 - bis comma 3 cod. proc. pen., e trasmessa al Tribunale di Ravenna, che deve procedere all'esame di detta impugnazione alla stregua della disciplina relativa a detto mezzo di impugnazione, posto che il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119). 6.1. Nel ribadire il principio della conversione delle impugnazioni, lo stesso legislatore del nuovo codice di procedura penale ebbe modo di sottolineare che il sindacato sulla decisione impugnata «non può evidentemente non aversi se non nella sede e con le modalità previste dalla legge in ordine al tipo di reato ritenuto e di procedimento al quale essa si attaglia» (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, in Supp. Ord. n. 2 alla G.U. n. 250 del 24 ottobre 1988 - Serie generale, pag. 125) ( Sez. 5 - , n. 313 del 20/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280168).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis comma 3, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna. Così deciso in Roma, 30 sett