Sentenza — n. 345/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania, riqualificando il reato di minaccia aggravata ascritto a Fabio Capezzuto in minaccia semplice e applicando, in luogo di quella detentiva, la pena pecuniaria, ferme restando le statuizioni civili a favore della persona offesa costituita parte civile Paolo Rapacciolo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 69 cod. pen; Sentenza — n. 345/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Anche rispetto alle circostanze attenuanti generiche il Collegio ritiene esservi un difetto motivazionale, in quanto — in un primo tempo — la Corte di merito sembra aver ritenuto che il Tribunale le avesse negate, mentre in realtà in primo grado erano state concesse (cfr. quarta pagina della sentenza impugnata). In seguito, poche righe dopo, la stessa Corte distrettuale ha dato correttamente atto che esse erano state concesse in primo grado, ma non ha spiegato se e come le attenuanti in parola incidessero sulla "nuova" pena pecuniaria (in primo grado elidevano, ex art. 69 cod. pen., l'effetto della circostanza aggravante di cui agli artt. 612, comma 2 e 339 cod. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPEZZUTO FABIO nato a TORRE DEL GRECO il 23/04/1979 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso quanto al risarcimento del danno ed annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in ordine al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni dell'Avv. CARLO MARIA PIRONE, per la parte civile, che ha chiesto la conferma della condanna dell'imputato e la liquidazione delle spese.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania, riqualificando il reato di minaccia aggravata ascritto a Fabio Capezzuto in minaccia semplice e applicando, in luogo di quella detentiva, la pena pecuniaria, ferme restando le statuizioni civili a favore della persona offesa costituita parte civile Paolo Rapacciolo.
2. Ricorre per cassazione l'imputato con atto a firma del difensore di fiducia, che ha affidato le proprie censure a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché era stata applicata all'imputato una multa di 800 euro, prossima al massimo edittale, senza tuttavia dare atto del percorso commisurativo che aveva condotto ad una statuizione così severa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla pretermissione degli effetti mitigatori delle circostanze attenuanti generiche già concesse in primo grado, che, non essendo più soggette al giudizio di bilanciamento a seguito dell'esclusione delle circostanze aggravanti, avrebbero dovuto incidere in bonam partem sul "nuovo" trattamento sanzionatorio. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condanna al risarcimento del danno perché, nonostante le doglianze espresse nell'atto di appello, la Corte territoriale non aveva dato conto delle ragioni della quantificazione.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha rilevato un'effettiva carenza argomentativa in punto di trattamento sanzionatorio — chiedendo, in parte qua, l'annullamento della sentenza impugnata — ed ha, invece, stimato inammissibile il ricorso quanto al risarcimento del danno, per difetto di autosufficienza.
4. L'Avv. Carlo Maria Pirone, per la parte civile, ha ripercorso i fatti, evidenziando che, oltre alle conseguenze immediate dei fatti stessi per cui è processo, la parte civile era stata anche costretta a mettere in vendita l'abitazione teatro dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
1. E' fondato, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, che lamenta la mancanza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio, attestato su una pena severa, senza alcuna spiegazione specifica sul punto. Ebbene, effettivamente in appello, dopo l'esclusione della circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 612, comma 2 e 339 cod. pen., è stata applicata all'imputato una multa di 800 euro, superiore alla media edittale, senza tuttavia dare atto del percorso commisurativo che aveva condotto ad una statuizione così severa; ciò a dispetto dell'appello dell'imputato, che si era soffermato diffusamente sulla quantificazione della — allora — pena detentiva, peraltro non individuata dal Giudice in termini altrettanto severi.
2. Anche rispetto alle circostanze attenuanti generiche il Collegio ritiene esservi un difetto motivazionale, in quanto — in un primo tempo — la Corte di merito sembra aver ritenuto che il Tribunale le avesse negate, mentre in realtà in primo grado erano state concesse (cfr. quarta pagina della sentenza impugnata). In seguito, poche righe dopo, la stessa Corte distrettuale ha dato correttamente atto che esse erano state concesse in primo grado, ma non ha spiegato se e come le attenuanti in parola incidessero sulla "nuova" pena pecuniaria (in primo grado elidevano, ex art. 69 cod. pen., l'effetto della circostanza aggravante di cui agli artt. 612, comma 2 e 339 cod. pen.).
3. Anche in ordine al risarcimento del danno la sentenza impugnata è viziata, giacché la Corte di appello ha completamente omesso di motivare, ignorando lo specifico motivo di appello, che lamentava il silenzio argomentativo del Tribunale a proposito della specificazione del percorso di quantificazione della somma di euro 2500 individuata in sentenza.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata affinché la Corte di rinvio rivaluti i punti oggetto dell'annullamento e colmi le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 26/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presi