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Sentenza — n. 339/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 339/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 26 ottobre 2020, il Tribunale di Arezzo, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Hammami Tarek per il delitto di tentato furto pluriaggravato, commesso in Arezzo il 24 ottobre 2020 all'interno di una tabaccheria, e, per l'effetto, gli ha irrogato la pena ritenuta di giustizia, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di equivalenza con le contestate e ritenute aggravanti, ivi compresa la recidiva, reiterata, infraquinquennale e dopo l'esecuzione della pena.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 339/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente occorre rilevare che la notifica alle parti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 - e, dunque, non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8, I. n. 176/2020 -, ma che nulla è stato dedotto sul punto dagli interessati.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena reiterazione di reati penali revisione in materia penale maggiorazione dissuasiva riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Arezzo, denunciando, con quattro motivi (quivi enunciati secondo quanto disposto dall'art. 173 disp.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AREZZOnel procedimento a carico di: HAMMAMI TAREK (CUI 03KB6A3) nato il 24/02/1981 avverso la sentenza del 26/10/2020 del TRIBUNALE di AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 ottobre 2020, il Tribunale di Arezzo, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Hammami Tarek per il delitto di tentato furto pluriaggravato, commesso in Arezzo il 24 ottobre 2020 all'interno di una tabaccheria, e, per l'effetto, gli ha irrogato la pena ritenuta di giustizia, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di equivalenza con le contestate e ritenute aggravanti, ivi compresa la recidiva, reiterata, infraquinquennale e dopo l'esecuzione della pena.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Arezzo, denunciando, con quattro motivi (quivi enunciati secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): I.) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; II.) la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; III.) il vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena inflitta all'imputato; IV.) il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti in regime di equivalenza.

3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2021, a firma del Sostituto Procuratore Generale, Dottor Luigi Orsi, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata per quanto di ragione.

1. Preliminarmente occorre rilevare che la notifica alle parti della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 - e, dunque, non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8, I. n. 176/2020 -, ma che nulla è stato dedotto sul punto dagli interessati.

2. Devesi ribadire che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931), di modo che le determinazioni al riguardo non possono essere sindacate in questa sede, salvo che non siano espressioni di arbitrio. Situazione che, nella specie, non ricorre, avendo il Tribunale tenuto conto, ai fini della individuazione della pena base <<intorno al minimo edittale», anche del comportamento dell'imputato susseguente al reato, ammissivo dell'addebito.

3. Ha, invece, il giudice censurato reso una motivazione illogica laddove, pur avendo valorizzato l'obiettiva gravità della condotta - poiché l'Hammami aveva usato violenza sulle cose per commettere il furto (praticando un foro nella parete esterna della tabaccheria e mettendola a soqquadro) ed aveva agito in tempo di notte (così da porre a segno il fatto predatorio con maggiore agio in assenza del titolare dell'esercizio commerciale) - e l'accentuata propensione a delinquere del prevenuto, già dichiarato recidivo, nonché la sua pericolosità sociale, stimata di elevato grado, gli ha concesso le circostanze attenuanti generiche perché aveva reso piena confessione; con ciò, tuttavia, non ha considerato che la stessa, di per sé sola, non poteva essere valutata alla stregua di un elemento positivo suscettibile di rendere meritevole l'imputato di benevola considerazione ai fini dell'attenuazione della pena, non avendo in alcun modo giovato alle indagini, perché il confitente era stato arrestato nella flagranza del reato, quando egli si trovava ancora all'interno della tabaccheria ed aveva la disponibilità di quattro pacchetti di sigarette appena sottratte al negozio (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899;

Sez. 5, n. 3975 del 23/01/1976, Rv. 132916).

4. La sentenza impugnata è, infine, viziata nella parte in cui ha giustificato la concessione all'imputato della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità cagionato alla parte offesa, di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sulla base dell'esiguo valore dei pacchetti di sigarette sottratti al titolare della tabaccheria. Va, al riguardo, rilevato che il decidente è incorso in una violazione di legge ed in un vistoso vuoto motivazionale. Quanto al primo profilo, occorre ripetere che l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695;

Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013 - dep. 24/01/2014, Rv. 260021; Sez. 2, n. 36916 del 28/09/2011, Rv. 251152), di modo che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto tener conto anche dei danni procurati al locale nel quale l'esercizio commerciale era allocato, nonché alle stigliature. Quanto al secondo profilo, fatta corretta applicazione del principio di diritto evocato dal Tribunale secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), non è dato comprendere dal tenore della motivazione rassegnata sul punto a quali circostanze oggettive il decidente si sia riferito per formulare il giudizio secondo cui se il reato fosse stato portato a compimento il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.

5. Da tutto quanto detto consegue la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio, in relazione ai punti enucleati, colmi le carenze argomentative rilevate attenendosi ai principi di diritto richiamati.6. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle riconosciute circostanze attenuanti con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle riconosciute circostanze attenuanti con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Arezzo. Così deciso il 16/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Ma Vessichelli tk,t,,à9dmmutki4 CORTE. SUPREMA DI