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Sentenza — n. 307/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 307/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di El Abboubi Hassan per il furto consumato, commesso il 6/7 giugno 2016, in concorso con altri, di 1200 pannelli fotovoltaici, del valore di 150mila euro (capo 1 dell'imputazione) e per i tentativi di furto di altri pannelli fotovoltaici, commessi nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2016 (capo 2) e il 29 giugno 2016 (capo 3).

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza ex art. 56, comma 3, cod. pen.. Sia per il tentato furto di cui al capo 2) sia per quello di cui al capo 3), già in sede di appello, la difesa si era lamentata della assenza di prova circa il fatto che la rinuncia a condurre a termine l'azione delittuosa non fosse stata volontaria. La Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta all'obiezione sollevata, limitandosi a ribadire, in modo apodittico, quanto scritto dal primo giudice.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga persecuzione determinante per la fuga partenza illegale abbandono del procedimento penale allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
I motivi proposti sono, per un verso, estranei al novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ABBOUBI HASSAN nato a DAR OULED ZIDHOU (MAROCCO) il 01/03/1986 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE di APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di El Abboubi Hassan per il furto consumato, commesso il 6/7 giugno 2016, in concorso con altri, di 1200 pannelli fotovoltaici, del valore di 150mila euro (capo 1 dell'imputazione) e per i tentativi di furto di altri pannelli fotovoltaici, commessi nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2016 (capo 2) e il 29 giugno 2016 (capo 3).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza ex art. 56, comma 3, cod. pen.. Sia per il tentato furto di cui al capo 2) sia per quello di cui al capo 3), già in sede di appello, la difesa si era lamentata della assenza di prova circa il fatto che la rinuncia a condurre a termine l'azione delittuosa non fosse stata volontaria. La Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposta all'obiezione sollevata, limitandosi a ribadire, in modo apodittico, quanto scritto dal primo giudice.

3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. I motivi proposti sono, per un verso, estranei al novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. e, per altro verso, manifestamente infondati laddove lamentano una mancata risposta al motivo di appello sul difetto di prova dei presupposti della desistenza volontaria. Secondo ius receptum la decisione di interrompere l'azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (da ultimo Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T, Rv. 275647).

Nella fattispecie in esame i giudici di merito, con una motivazione immune da vizi logici, hanno escluso che la desistenza fosse stata volontaria. Al riguardo valorizzano un complesso di circostanze, con le quali il ricorrente evita di misurarsi (pag. 8 sentenza impugnata): - il furto di cui al capo 2) era stato minuziosamente preparato in ogni dettaglio, sin dal giorno precedente, con il coinvolgimento di sette persone; la notte del fatto, due autovetture, predisposte per l'esecuzione del furto, erano pronte a fare da "staffetta"; gli autori del tentato furto avevano già smontato dal tetto e accatastato al suolo 393 pannelli fotovoltaici; solo al passaggio di un corpo di guardia notturno si sono dati "a precipitosa fuga" (sotto gli occhi della polizia giudiziaria appostata per eseguire l'arresto in flagranza); - anche il furto di cui al capo 3) era stato organizzato, individuando l'obiettivo (il parco fotovoltaico di Candiana) e apprestando i mezzi e gli uomini necessari ad eseguirlo; la notte del furto i pannelli erano già stati smontati quando l'imputato e i suoi complici sono stati messi in fuga dal sopraggiungere del custode dell'impianto.

L'allontanamento è stata una scelta non voluta, imposta da fattori esterni, come il giudice di merito ha desunto anche dalle difficoltà incontrate dal resto della banda per recuperare i fuggitivi dispersi nelle campagne padovane.

6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07