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Ordinanza — n. 145/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 145/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 145/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MANETTA BRUNO nato a ROMA il 12/07/1969 2. CHERUBINI GIOVANNA nata a LICENZA il 12/06/1948 avverso il decreto del 09/04/2021 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 145/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pregiudizialmente va rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il provvedimento di archiviazione non è più suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione e l'unico rimedio esperibile è costituito dal reclamo dinanzi al Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen. Pertanto il ricorso deve essere riqualificato come reclamo.

Parole chiave

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lesione alla spalla tutela dei diritti quesiti impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione impugnazione della cancellazione azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il provvedimento di archiviazione non è più suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione e l'unico rimedio esperibile è costituito dal reclamo dinanzi al Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto 1. dalla persona offesa POTENZA SERENA nata a ROMA il 29/09/1969 2. dalla persona offesa BRUGIA RICCARDO nato a ROMA il 20/09/1973 Nel procedimento a carico di:

1. MANETTA BRUNO nato a ROMA il 12/07/1969 2. CHERUBINI GIOVANNA nata a LICENZA il 12/06/1948 avverso il decreto del 09/04/2021 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'aquila ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Manetta Bruno e Cherubini Giovanna, sottoposti a indagini per i reati di cui agli artt. 612 comma secondo e 582 cod. pen., commessi ai danni di Potenza Serena e Brugia Riccardo.

2. Avverso il decreto propongono ricorso per cassazione le persone offese.

3. Pregiudizialmente va rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il provvedimento di archiviazione non è più suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione e l'unico rimedio esperibile è costituito dal reclamo dinanzi al Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen. Pertanto il ricorso deve essere riqualificato come reclamo.

P.Q.M.

Riqualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere-estensore Il Presidente Elisabett Maria Morosini Stef,rilo