Ordinanza — n. 145/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMANETTA BRUNO nato a ROMA il 12/07/1969 2. CHERUBINI GIOVANNA nata a LICENZA il 12/06/1948 avverso il decreto del 09/04/2021 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 145/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pregiudizialmente va rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il provvedimento di archiviazione non è più suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione e l'unico rimedio esperibile è costituito dal reclamo dinanzi al Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen. Pertanto il ricorso deve essere riqualificato come reclamo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto 1. dalla persona offesa POTENZA SERENA nata a ROMA il 29/09/1969 2. dalla persona offesa BRUGIA RICCARDO nato a ROMA il 20/09/1973 Nel procedimento a carico di:
1. MANETTA BRUNO nato a ROMA il 12/07/1969 2. CHERUBINI GIOVANNA nata a LICENZA il 12/06/1948 avverso il decreto del 09/04/2021 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di L'aquila ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Manetta Bruno e Cherubini Giovanna, sottoposti a indagini per i reati di cui agli artt. 612 comma secondo e 582 cod. pen., commessi ai danni di Potenza Serena e Brugia Riccardo.
2. Avverso il decreto propongono ricorso per cassazione le persone offese.
3. Pregiudizialmente va rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il provvedimento di archiviazione non è più suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione e l'unico rimedio esperibile è costituito dal reclamo dinanzi al Tribunale ex art. 410-bis cod. proc. pen. Pertanto il ricorso deve essere riqualificato come reclamo.
P.Q.M.
Riqualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere-estensore Il Presidente Elisabett Maria Morosini Stef,rilo