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Sentenza — n. 137/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against accessory fines in bankruptcy crimes due to adequate sentencing justification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 137/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Oggioni's appeal against the lower court's imposition of accessory fines for bankruptcy crimes. The appellant argued for a reduction in sentence duration, citing a specific precedent, while the prosecution supported the conviction. The court ruled that the first-instance judge properly justified the six-year sentence by referencing the severity of the defendant's fraudulent conduct and the specific facts of the case, thereby fulfilling the statutory duty of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 c.p.; Art. 216, co. 4 I. fall.; In bankruptcy crimes, accessory fines must be set based on preventive and prohibitive functions, but a sentence slightly above the average is valid if the judge adequately links it to the specific gravity of the defendant's conduct and the intensity of their intent.

Parole chiave

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bankruptcy crimes accessory fines sentencing motivation preventive function gravity of offense Cassation appeal procedural dismissal sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. c.p.p.
Art. 216, co. 1, n. 1 e n. 2 I. fall.
Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, co.
Art. 219, co. 1, n. 1, I. fall.
Art. 223, co. 2, n. 1 e n. 2 I. fall.
Art. 216, co. 4 I. fall.
Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, co.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Premesso che il ricorso appare ammissibile, perché non avendo formato le pene accessorie oggetto dell'accordo tra le parti, non opera la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019
Cass., Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020
Cass., Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020
Cass., Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019
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Sentenza — n. 355/2022 — snpen
Italian Court annuls plea deal sentence for omitting mandatory bankruptcy accessory penalties under Law 216 L.F.
Sentenza — n. 17242/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by prescription after the second-instance judgment. The court annulled the sentence without remittal due to the expiration of the limitation period. The defense argued for acquittal, but the court found no grounds for a more favorable release formula.
Ordinanza — n. 32517/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing proportionality rather than statutory illegality under Article 448.2-bis. The appeal is inadmissible because it attacks the balance of circumstances rather than the legality of the penalty. The court ruled the appeal inadmissible because it challenges sentencing proportionality rather than statutory illegality under Article 448.2-bis. The appeal is inadmissible because it attacks the balance of circumstances rather than the legality of the penalty. The court ruled the appeal inadmissible because it challenges sentencing proportionality rather than statutory illegality under Article 448.2-bis.
Ordinanza — n. 9859/2022 — snpen
Italian court dismisses appeal against accessory bankruptcy fines, ruling sentencing discretion remains valid.
Sentenza — n. 8987/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against fixed-term accessory penalties in plea bargaining where defense explicitly requested them.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OGGIONI GIUSEPPE nato a BESANA IN BRIANZA il 14/04/1947 avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., applicava a Oggioni Giuseppe, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli (artt. 216, co. 1, n. 1 e n. 2; 219, co. 1, n. 1, I. fall.; artt. 223, co. 2, n. 1 e n. 2), I. fall.) le pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, co. 4, I. fall.

3. Con requisitoria scritta del 7.7.2021 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto. Con memoria del 30.7.2021, pervenuta per il mezzo di posta elettronica certificata, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, menzionando a sostegno della propria tesi quanto affermato da questa Corte di Cassazione nella decisione n. 1947, resa il 3.1.2020.

4. Premesso che il ricorso appare ammissibile, perché non avendo formato le pene accessorie oggetto dell'accordo tra le parti, non opera la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552), esso va comunque rigettato, perché sorretto da motivi non fondati. Il Collegio non ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di questa Sezione secondo cui in tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133, c.p., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse, soprattutto ove sussista divaricazione nel trattamento sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate nel massimo (cfr.

Cass., Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, Rv. 280668; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788). Tuttavia, nel caso in esame, essendo stata determinata la durata delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216, co. 4, I. fall. in misura (sei anni) di poco superiore alla media edittale, l'onere motivazionale appare assolto dal giudice di merito nel ritenere equa tale durata. Ciò in quanto, pur nella sua sinteticità, tale giudizio va rapportato alla gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, emergenti con assoluta evidenza dagli articolati capi a) e b) dell'imputazione, e alla intensità del dolo che ha sorretto i comportamenti illeciti dell'Oggioni, il quale distraeva ingenti somme ottenute dalla società fallita "Euro Sicil Plast srl" dal Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzava per i suoi fini distrattivi società di comodo e con la sua condotta concorreva a cagionare il dissesto della società in questione, che conduceva al fallimento.

A fronte di capi di imputazione, come quelli in esame, formulati con una tecnica espositiva in cui le condotte contestate all'Oggioni sono descritte in dettaglio, appare evidente che la valutazione in termini di equità espressa dal giudice di merito sulla durata delle pene accessorie trovi la sua giustificazione proprio nei parametri fissati dall'art. 133, c.p., in punto di gravità del reato, senza che sia necessario un più argomentato percorso motivazionale al riguardo, la cui assenza non fa certo venir meno la specificità della motivazione adottata, che si salda inequivocabilmente alla specificità delle condotte contestate.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16.9.2021. Il Consig 'ere tens