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Sentenza — n. 48670/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48670/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Andreacchio Fortunata propone ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso l'ordinanza in data 20.1.2022 con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dalla medesima avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 26.4.2021 con cui è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. Rileva che il provvedimento impugnato difetta completamente della motivazione atteso che il Tribunale ha omesso di rispondere alle doglianze difensive.

Regesto Legislator

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art. 240 bis cod. pen; Sentenza — n. 48670/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 240 bis cod. pen. Rileva che il provvedimento impugnato difetta completamente della motivazione atteso che il Tribunale ha omesso di rispondere alle doglianze difensive.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro procedura di rivendicazione nel pignoramento impignorabilità contestazione della realizzazione sequestro di beni immobili privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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art. 240 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANDREACCHIO FORTUNATA nato a GUARDAVALLE il 07/02/1955 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE; letteiscnSte le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI

RITENUTO IN FATTO

1. Andreacchio Fortunata propone ricorso per cassazione articolato in un motivo avverso l'ordinanza in data 20.1.2022 con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dalla medesima avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 26.4.2021 con cui è stata rigettata l'istanza tesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod. pen. Rileva che il provvedimento impugnato difetta completamente della motivazione atteso che il Tribunale ha omesso di rispondere alle doglianze difensive.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'improponibilità o l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero il Tribunale di Catanzaro nell'ordinanza del 20.1.2022 oggetto della proposta impugnazione non si è pronunciato nei confronti di Andreacchio Fortunata nata ad Anzio 1'8.5.2012 né la stessa risulta componente dei nuclei familiari degli indagati. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6 di