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Sentenza — n. 48662/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48662/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONVISSUTO GIUSEPPE SAVIO nato a LICATA il 30/01/1985 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48662/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Assume il ricorrente l'erronea qualificazione giuridica in ragione del rico- noscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo ai sensi dell'art.80 Dpr 309/90, assumendo che nella specie non era stato accertato se il principio attivo ricavato dalla sostanza, ovvero ricavabile dalle piante, potesse comportare il raggiungimento del limite dei due chilogrammi indicato nella sentenza Biondi delle sezioni unite.

Parole chiave

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coltivazione di canapa consumo di canapa divieto della doppia presa in considerazione traffico di canapa piselli, fave e favette ponderazione dell'importo di partenza
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONVISSUTO GIUSEPPE SAVIO nato a LICATA il 30/01/1985 avverso la sentenza del 23/11/2021 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BONVISSUTO Giuseppe ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Agrigento ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione a ipotesi di deten- zione di armi e munizioni, nonché per il reato di coltivazione di 4.200 piante di canapa indiana nonché per la detenzione di foglie essiccate e inflorescenze della stessa sostanza per alcuni chilogrammi, con la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo.

2. Assume il ricorrente l'erronea qualificazione giuridica in ragione del rico- noscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo ai sensi dell'art.80 Dpr 309/90, assumendo che nella specie non era stato accertato se il principio attivo ricavato dalla sostanza, ovvero ricavabile dalle piante, potesse comportare il raggiungimento del limite dei due chilogrammi indicato nella sentenza Biondi delle sezioni unite.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto ge- nerici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di im- pugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come pre- visto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova evidente della insussistenza della circostanza aggravante contestata. 3.1 In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sen- tenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qua- lificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro Paolino Michele, Rv.281116).

Tali situazione non ricorre nella specie atteso che, in tema di coltivazione di sostanza stupefacente la valutazione sulla ricorrenza della circostanza aggravante dell'ingente quanti- tativo non va condotta in relazione allo stato vegetativo e al grado di sviluppo della pianta al momento dell'accertamento, ma in relazione alla quantità di stupefacente valutata in base al dato ponderale virtuale, ricavabile all'esito I del suo ciclo produttivo, tenuto conto del prevedibile sviluppo della pianta- gione. (sez.3, n.39018 del 18/04/2018, Lin, Rv.273917; sez.4, n.10618 del 18/01/2013, Grasso, Rv.254912). 3.2 Ne consegue che, allo stato degli atti del procedimento all'interno del quale si è inserita la richiesta di pena patteggiata, non risulta ictu ()cui/ in- congrua o irragionevole la contestazione dell'ingente quantitativo tenuto conto dei chilogrammi di inflorescenze e di foglie essiccate raccolte e il numero com- plessivo di piante sequestrate (4.200 piante), in grado di realizzare la soglia del principio attivo rilevante ai fini della formulazione della aggravante di cui all'art.80 Dpr 309/90 di due chilogrammi di cannabis, sia pure con la minimale previsione della produzione di mezzo grammo per pianta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa