Sentenza — n. 48657/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOttaviani Tullia, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Stefani, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 42436 emessa il 26.10.2021 dalla Terza Sezione della Corte di cassazione, con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittole (realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti pericolosi e non), chiedendo che venga emendato l'errore materiale a suo dire rinvenibile nella sentenza del giudice di legittimità, consistente nella omissione della revocare della confisca dell'area della discarica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 48657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Francesco Stefani, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 42436 emessa il 26.10.2021 dalla Terza Sezione della Corte di cassazione, con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittole (realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti pericolosi e non), chiedendo che venga emendato l'errore materiale a suo dire rinvenibile nella sentenza del giudice di legittimità, consistente nella omissione della revocare della confisca dell'area della discarica.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANI TULLIA (RINUNCIANTE) nato a FIRENZE il 03/12/1969 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG LUIGI ORSI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ottaviani Tullia, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Stefani, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 42436 emessa il 26.10.2021 dalla Terza Sezione della Corte di cassazione, con la quale è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato ascrittole (realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti pericolosi e non), chiedendo che venga emendato l'errore materiale a suo dire rinvenibile nella sentenza del giudice di legittimità, consistente nella omissione della revocare della confisca dell'area della discarica.
2. Con atto datato 29.8.2022 l'avv. Francesco Stefani, in forza di procura speciale rilasciata da Ottaviani Tullia, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/09/2022.