Sentenza — n. 48647/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl processo instaurato nei confronti di Giambra Roberto in relazione al reato di cui all'art.590, commi 1 e 2, cod. pen. per aver cagionato a Calogero Maira in data 11 maggio 2016 in San Cataldo lesioni personali gravi, procedendo a retromarcia a bordo di un muletto con il quale trainava un'autovettura incidentata e schiacciandogli il collo del piede, si è concluso, in primo grado, con sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta del 13/09/2019, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di euro 600,00 di multa e al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, in favore della costituita parte civile; in fase di appello, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 10/03/2021, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena in euro 300,00 di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48647/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Calogero Maira propone ricorso a mezzo di difensore e procuratore speciale deducendo violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello alla parte civile ritualmente costituita in primo grado. Tale omissione integra, secondo il ricorrente, una nullità di ordine assoluto dalla quale è derivata l'impossibilità per la parte civile di partecipare al giudizio di appello.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MAIRA CALOGERO nato a METZ( FRANCIA) il 01/09/1976 nel procedimento a carico di: GIAMBRA ROBERTO nato a SAN CATALDO il 11/10/1960 avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello > ..
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il processo instaurato nei confronti di Giambra Roberto in relazione al reato di cui all'art.590, commi 1 e 2, cod. pen. per aver cagionato a Calogero Maira in data 11 maggio 2016 in San Cataldo lesioni personali gravi, procedendo a retromarcia a bordo di un muletto con il quale trainava un'autovettura incidentata e schiacciandogli il collo del piede, si è concluso, in primo grado, con sentenza del Giudice di Pace di Caltanissetta del 13/09/2019, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena di euro 600,00 di multa e al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, in favore della costituita parte civile; in fase di appello, il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 10/03/2021, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena in euro 300,00 di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Calogero Maira propone ricorso a mezzo di difensore e procuratore speciale deducendo violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello alla parte civile ritualmente costituita in primo grado. Tale omissione integra, secondo il ricorrente, una nullità di ordine assoluto dalla quale è derivata l'impossibilità per la parte civile di partecipare al giudizio di appello.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
4. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 4.1. Risulta agli atti che, all'esito del procedimento di primo grado, il Giudice di Pace di Caltanissetta ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. Nel successivo giudizio di appello, il Tribunale di Caltanissetta, come risulta dalla stessa sentenza, ha proceduto alla celebrazione dell'udienza dibattimentale senza la previa e rituale citazione della parte civile, confermando tuttavia, con riguardo alle statuizioni civili, la sentenza del Giudice di Pace. 4.2. La difesa della parte civile prospetta la violazione di legge processuale penale, omettendo tuttavia di indicare quale attività difensiva sarebbe stata compromessa dalla decisione impugnata. 4.3. Peraltro, pur accertata la sussistenza del dedotto vizio di notifica, va ritenuto che vi sia carenza di interesse della ricorrente parte civile, avuto riguardo al conseguito risultato della conferma delle statuizioni in suo favore.5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, a sensi dell'art.591, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen. in quanto proposto da persona che non ha interesse, senza spese per il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 6 dicembre 2022 Il Consigli