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Sentenza — n. 48627/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48627/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48627/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è fondato. In ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. va considerato che la speciale causa di non punibilità prevista dalla disposizione richiamata è configurabile in pre- senza di un duplice condizione, essendo richiesta, congiuntamente e non alternativa- mente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della mo- dalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambi- gua, esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abi- tuale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 48627/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I precedenti penali possono assumere valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095). Tanto premesso, la sentenza impugnata sul punto non risulta aver fatto buon governo di questi principi, essendosi limitata ad evidenziare, con motivazione appa- rente, la gravità del reato, il pericolo per la circolazione stradale e la possibilità di produrre conseguenze gravi.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata responsabilità per incidente stradale guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione reato grave di stupefacenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Il Porta, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
art. 133 cod. pen
Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della mo- dalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PORTA ALFONSO nato a TRIESTE il 16/12/1962 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 5 giugno 2019, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha rideterminato in mesi tre di arresto ed euro quattrocento di ammenda la pena inflitta nei confronti di Porta Alfonso in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. (con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale).

2. Il Porta, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello per violazione di legge per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. In ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. va considerato che la speciale causa di non punibilità prevista dalla disposizione richiamata è configurabile in pre- senza di un duplice condizione, essendo richiesta, congiuntamente e non alternativa- mente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della mo- dalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore, con previsione piuttosto ambi- gua, esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abi- tuale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Con riguardo a tale ultimo presupposto, in definitiva, l'operatività dell'istituto va esclusa quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi. Non è dunque la generica capacità a delinquere a venire in conto, con la conseguenza che il mero richiamo di plurimi precedenti penali da cui l'imputato risulti gravato non è sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento dell'esimente. Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, infatti, non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131 bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948).

I precedenti penali possono assumere valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095). Tanto premesso, la sentenza impugnata sul punto non risulta aver fatto buon governo di questi principi, essendosi limitata ad evidenziare, con motivazione appa- rente, la gravità del reato, il pericolo per la circolazione stradale e la possibilità di produrre conseguenze gravi.

Il ricorrente, peraltro, non si limita a contestare la valutazione, bensì sottolinea l'assoluta mancanza di connotati ostativi alla valutazione di particolare tenuità del fatto, di abitualità della condotta criminosa e di dati oggettivi sintomatici di pericolo- sità.

2. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste in relazione alla questione inerente alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'appli- cabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizi ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste. Così deciso