Sentenza — n. 48257/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Andrew Ogin, cittadino nigeriano, ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di lesioni aggravate commesse ai danni del connazionale Mamah Anthony; reato dal quale è stato definitivamente assolto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48257/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento dell'Ogin, nonostante lo stesso, in sede di interrogatorio di garanzia, si sia avvalso del diritto al silenzio costituzionalmente garantito.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OGIN ANDREW nato il 01/01/1991 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale Andrew Ogin, cittadino nigeriano, ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale per il reato di lesioni aggravate commesse ai danni del connazionale Mamah Anthony; reato dal quale è stato definitivamente assolto.
2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., laddove la Corte territoriale ha ritenuto connotato da colpa grave il comportamento dell'Ogin, nonostante lo stesso, in sede di interrogatorio di garanzia, si sia avvalso del diritto al silenzio costituzionalmente garantito.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.
4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
6. L'ordinanza impugnata, nel ravvisare la colpa grave dell'interessato nel silenzio da questi serbato in sede di interrogatorio e nel non avere, quindi, fornito alcuna giustificazione in ordine alla contestata sua presenza nelle circostanze loco- temporali del delitto, si deve considerare erronea in diritto, alla luce del mutato quadro legislativo in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Infatti, sulla base della nuova formulazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. - introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188/2021, in vigore dal 14.12.2021 - l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere "non incide sul diritto alla riparazione", sicché il rigetto dell'istanza non può, in ogni caso, fondarsi su tale elemento.
7. Le superiori considerazioni impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. /`'-‘ 2
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigliere estenso