Sentenza — n. 48246/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 17 giugno 2021 La Corte di Appello di Bari pronunciando nel procedimento a carico di Giovanni Diglio e Carmela Calvio, imputati di più violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha disposto la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 24 settembre 2019, appellata dagli imputati, con riferimento al trattamento sanzionatorio. In particolare, per quanto qui interessa, ha determinato la pena inflitta a Giovanni Diglio in anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, art. 133 cod. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48246/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha disposto la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 24 settembre 2019, appellata dagli imputati, con riferimento al trattamento sanzionatorio. In particolare, per quanto qui interessa, ha determinato la pena inflitta a Giovanni Diglio in anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIGLIO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 02/02/1998 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla rideterminazione della pena;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2021 La Corte di Appello di Bari pronunciando nel procedimento a carico di Giovanni Diglio e Carmela Calvio, imputati di più violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha disposto la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 24 settembre 2019, appellata dagli imputati, con riferimento al trattamento sanzionatorio. In particolare, per quanto qui interessa, ha determinato la pena inflitta a Giovanni Diglio in anni tre e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza, Giovanni Diglio ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il difensore osserva che, all'esito del giudizio di primo grado, a Diglio è stata inflitta la pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed C 9.000,00 di multa sicché la pena detentiva, come rideterminata dal giudice di appello, è in concreto identica a quella inflitta in primo grado. Sottolinea che ciò contraddice sia il dispositivo della sentenza, nel quale si legge: «in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia [...] ridetermina la pena dei confronti di Diglio Giovanni in quella di anni tre e mesi sei di reclusione», sia la motivazione della stessa che argomenta sulla necessità di «mitigare il trattamento sanzionatorio» nei confronti di entrambi gli imputati.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla rideterminazione della pena.
4. Il ricorso è fondato.
5. La motivazione della sentenza impugnata è inequivoca nell'affermare la necessità di ridurre la pena, determinata dal giudice di primo grado in misura corrispondente al massimo edittale previsto dall'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. La Corte territoriale ha valorizzato in tal senso la giovane età di entrambi gli imputati, le modalità di commissione del fatto (che non avrebbe determinato «considerevole allarme sociale»), la «consistente parentesi cautelare espiata» e il buon comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura. Nondimeno, quando hanno «rideterminato» la pena con riferimento alla posizione di Giovanni Diglio, i giudici di appello sono partiti nuovamente dal massimo edittale e hanno proceduto alle diminuzioni per le attenuanti generiche e agli aumenti per continuazione secondo il medesimo metodo di calcolo utilizzato dal giudice di primo grado. Ciò rende impossibile comprendere il percorso che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., ha condotto alla determinazione della pena.
6. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio di Giovanni Diglio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di Diglio Giovanni e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari, altra sezione. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigli