Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 48231/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48231/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48231/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato di Valerio Ciampaglia per fattispecie in materia di stupefacenti (cocaina e hashish) di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo l'ipotesi di «lieve entità», prevista al quinto comma del medesimo articolo, e la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 48231/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico aggravato di stupefacenti partecipazione al reato scemata imputabilità dipendenza da sostanze stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 20132/2022
Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIAMPAGLIA VALERIO nato a ROMA il 02/07/1989 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI, nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'imputato che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato di Valerio Ciampaglia per fattispecie in materia di stupefacenti (cocaina e hashish) di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, escludendo l'ipotesi di «lieve entità», prevista al quinto comma del medesimo articolo, e la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver escluso la Corte territoriale la sussunnibilità della fattispecie concreta nell'astratta ipotesi di «lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, senza procedere ad una valutazione globale del fatto e nonostante l'assenza di sistematicità dell'attività criminosa e di un collegamento dell'agente con una rete di spacciatori tale da evidenziare un sistema organizzato al fine di gestire una piazza di spaccio. 2.2.

Con il secondo motivo si prospettano violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale spiegato il perché dell'irrilevanza della personalità dell'imputato e degli elementi evidenziati dalla difesa circa il suo comportamento collaborativo (culminato anche in sostanziale confessione di parte degli addebiti).

3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1. Deve preliminarmente ribadirsi che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per il c.d. «diritto vivente» ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis:

Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). 2.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità».

Il giudice di secondo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto congruamente, coerentemente e logicamente motivate, ha in particolare escluso la minima offensività penale della condotta dell'imputato collocandola in una «valutazione globale del fatto» tale da considerare mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente. È stato difatti argomentato: dalla diversa tipologia di sostanze sequestrate (cocaina e hashish); dall'apprezzabile entità dei dati ponderali (rispettivamente pari a circa 61 gr lordi ed a 83 gr lordi); dal numero di dosi singole medie (rispettivamente, 212 e 848); dal confezionamento in dosi della cocaina, contenuta in singole bustine numerate, e dalla suddivisione in pezzi dell'hashish, oltre che dal rinvenimento di strumenti per il confezionamento e somme di denaro con riferimento a perlomeno parte delle quali lo stesso imputato ha chiarito essere provento dell'attività di spaccio.

A quanto innanzi è stata aggiunta la circostanza della natura organizzata dell'attività illecita in quanto eseguita da parte dell'imputato mediante le indicate quantità di stupefacente confezionato in dosi (quelle di cocaina finanche numerate), in parte già pronte per la cessione e portate sulla propria persona, dalla quale, per quanto ammesso dallo stesso Valerio Ciampaglia, sono stati tratti mezzi di sostentamento per l'imputato e la sua famiglia.

3. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis:

Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata emergendo da essa la preminente valutazione negativa dell'assetto organizzativo, di tipo professionale, dato dall'imputato alla continuativa attività di spaccio volta al mantenimento proprio e della propria famiglia, oltre che dalla condotta di vita anteatta di soggetto gravato da precedenti specifici.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c