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Sentenza — n. 48223/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48223/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48223/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 22.6.2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Mario Savoca in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (fatto del 6.12.2016).

Regesto Legislator

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art. 95 d.P.R. 115/2002, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 48223/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (fatto del 6.12.2016).

Parole chiave

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colpa del patrocinatore dichiarazione mendace sanzioni pecuniarie reddito non dichiarato risarcimento per atto illecito reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 95 d.P.R. 115/2002
Con sentenza del 22.6.2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Mario Savoca in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per carenza di motivazione quanto alla valutazione dei concreti parametri di riferimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAVOCA MARIO nato a MOTTA CAMASTRA il 19/08/1956 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza tmpugnata. E' presente l'avvocato RESTIFO DAVIDE MARIO del foro di MESSINA, in difesa di SAVOCA MARIO il quale riportandosi ai motivi di ricorso e alla memoria inviata, insiste nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22.6.2020, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di Mario Savoca in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato di trovarsi nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (fatto del 6.12.2016).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per carenza di motivazione quanto alla valutazione dei concreti parametri di riferimento.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso.

4. Il motivo dedotto in ricorso coglie nel segno, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non opera una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta (come stabilito dalla nota S.U. n. 13681/2016, Tushaj), con particolare riguardo alle modalità della condotta e al danno o pericolo da essa derivati, limitandosi solo a considerare l'elemento della intenzionalità, peraltro in modo apodittico, senza cioè indicare elementi concreti della fattispecie a supporto della ritenuta non particolare tenuità del fatto in rapporto al dolo. Non va, infatti, dimenticato che occorre sempre distinguere il fatto tipico dal fatto storico oggetto di valutazione: la Corte territoriale, in effetti, si limita ad affermare che nel caso di specie si è realizzato il fatto tipico, ma non argomenta compiutamente sulle particolarità della fattispecie concreta al fine di valutare la sussistenza o meno dell'invocata causa di non punibilità.

5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la valutazione della menzionata causa di non punibilità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l'art. 131-bis cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 28 ottobre 2022 Il Consigli est