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Sentenza — n. 48209/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 48209/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 48209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di Calanni Carlo, giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di appello, infatti, ha escluso l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede e destinate ad un servizio pubblico.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 48209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'assenza di autonoma disponibilità preclude la possibilità di configurare l'appropriazione indebita, secondo un orientamento ben consolidato in giurisprudenza. Si afferma, infatti, che in tema di reati contro il patrimonio, ove l'agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (ex multis, Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Rv. 274749).La Corte di appello è pertanto pervenuta alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni danneggiamento d'impianti elettrici grave restrizione all'uso attuale impiego illecito di valori patrimoniali approvvigionamento energetico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALANNI CARLO nato a ROMA 1116/02/1963 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni rese per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara nei confronti di Calanni Carlo, giudicato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte di appello, infatti, ha escluso l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede e destinate ad un servizio pubblico.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. Antonella Marchetti. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al fatto. 11 giudici di merito hanno ritenuto che la sottrazione di energia elettrica mediante allaccio a un contatore condominiale non conducesse alla integrazione del reato di appropriazione indebita perché l'imputato aveva sottratto energia condominiale per il suo uso esclusivo. Ad avviso della esponente, in qualità di condomino, il Calanni aveva la piena disponibilità dell'energia elettrica condominiale almeno pro quota; in ogni caso la res si trovava già in suo possesso. A conferma dell'assunto si è richiamata a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (sent. n. 13551/2002 e n. 57749/2017).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Sul tema oggetto del ricorso si registra un contrasto di orientamenti. Secondo il primo, integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune (Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, Rv. 271989; Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002, Rv. 221836). L'indirizzo muove dalla premessa che l'energia elettrica sottratta, una volta transitata dal contatore che registra i consumi del condominio, costituisce energia appartenente pro quota anche al condomino che la sottragga; di conseguenza sia costui, sia gli altri condomini, in ragione del comune possesso, tengono una condotta indebitamente appropriativa qualora la consumino nella parte a ciascuno di loro dovuta e la utilizzino al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condomini, esercitando, quindi, un autonomo potere dispositivo del bene.

Di contrario avviso sono Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022, Rv. 283078 e Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021, dep. 2022, Rv. 282394, per le quali integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. Tal ultimo indirizzo rileva che la distinzione tra furto e appropriazione indebita si coglie a seconda che esista o meno un potere di autonoma disponibilità sul bene; se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è c:onfigurabile il reato di furto.

Si è poi considerato che «l'energia della quale i singoli condòmini possono disporre è l'energia che, transitando attraverso il contatore, serva in concreto le parti comuni o i beni comuni. Al contrario, la condotta, variamente realizzata, attraverso la quale l'autore riesca a deviare il flusso dell'energia, dopo che essa è transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli spazi ad uso esclusivo come il proprio appartamento, non si colloca all'interno dell'esercizio del potere dispositivo del quale ciascun condomino è titolare, ma al di fuori di quest'ultimo, come reso palese dal fatto c:he il risultato è conseguibile solo attraverso modalità di deviazione dell'energia - ossia, attraverso una sottrazione - che non raggiunge affatto gli spazi condominiali» L'energia passata per il contatore condominiale è, proprio per questo, ossia proprio per la destinazione assunta a servizio delle parti comuni, indisponibile ad un uso privato del condomino, che non ne acquisisce l'autonomo possesso e che, solo attraverso una condotta di sottrazione, la distrae a proprio esclusivo vantaggio.

Il Collegio ritiene maggiormente persuasivo questo secondo orientamento, più aderente alla specifica realtà del condominio. Secondo Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174, la misurazione dei consumi operata mediante il contatore "non solo definisce la prestazione erogata in termini quantitativi ma, correlativamente, determina il momento in cui l'energia passa, secondo i termini contrattuali, dalla disponibilità del somministrante all'utente". A valle del contatore condominiale la disponibilità dell'energia è solo della comunità dei condomini, che la destinano al funzionamento di beni comuni e non di ciascuno di essi autonomamente (salvo autorizzazioni o concessioni in tal senso).

L'assenza di autonoma disponibilità preclude la possibilità di configurare l'appropriazione indebita, secondo un orientamento ben consolidato in giurisprudenza. Si afferma, infatti, che in tema di reati contro il patrimonio, ove l'agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (ex multis, Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Rv. 274749).La Corte di appello è pertanto pervenuta alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

2. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. m . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella