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Sentenza — n. 47215/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47215/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47215/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Treviso, in data 13 luglio 2021, ha applicato a Emiliano Lai, in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravata dall'orario notturno (art. 186, commi 2, lettera B, e 2-sexies cod.strada). Il P.G. ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudicante ha erroneamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, laddove, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. B C.d.S., é prevista per il reato de quo l'anzidetta sanzione amministrativa accessoria nella misura compresa tra sei mesi e un anno.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Sentenza — n. 47215/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é fondato. Deve invero ritenersi errata la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, avendo il Tribunale trevigiano omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 186, comma 1, lettera B, C.d.S., l'anzidetta sanzione é sempre applicata, in misura compresa fra sei mesi e un anno.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente violazione semplice della LCStr divieto di condurre esame d'idoneità alla guida infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
del Tribunale di Treviso, in data 13 luglio 2021, ha applicato a Emiliano Lai, in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravata dall'orario notturno (art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: LAI EMILIANO nato a CARBONIA il 05/02/1983 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Treviso, in data 13 luglio 2021, ha applicato a Emiliano Lai, in esito a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza aggravata dall'orario notturno (art. 186, commi 2, lettera B, e 2-sexies cod.strada). Il P.G. ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudicante ha erroneamente omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, laddove, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. B C.d.S., é prevista per il reato de quo l'anzidetta sanzione amministrativa accessoria nella misura compresa tra sei mesi e un anno.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Treviso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato. Deve invero ritenersi errata la sentenza impugnata relativamente all'omessa applicazione, a carico dell'imputato, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, avendo il Tribunale trevigiano omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 186, comma 1, lettera B, C.d.S., l'anzidetta sanzione é sempre applicata, in misura compresa fra sei mesi e un anno.

2. E' appena il caso di ricordare che la sanzione amministrativa in parola non forma oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue dì diritto alla sollecitata pronuncia. Nel caso di specie, il giudicante ha però omesso di applicare la ridetta sanzione amministrativa accessoria, e pertanto, come correttamente rilevato dal P.G. ricorrente, tale omissione dev'essere emendata. Nondimeno, poiché la durata della sospensione dev'essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente entro i limiti edittali anzidetti, non può procedersi alla determinazione di detta durata direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L, cod.proc.pen..3. A tanto deve provvedere perciò l'ufficio giudiziario a quo, nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Treviso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma il 3