Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47208/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47208/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Velletri applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Isopo Mirko la pena di anni due di reclusione oltre a 1000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, commesso in Ardea il 07.01.2022. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge (artt. 12 sexies L. 306/92 e 240 cod. pen.) in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro: l'imputato è stato condannato per il reato di mera detenzione di sostanze stupefacenti, fatto peraltro ricondotto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90;né è possibile disporre la confisca ai sensi dell' art. 240 cod. pen. poiché non è stato provato alcun nesso con il reato oggetto di contestazione mentre è dimostrata l'origine della somma in questione, da rinvenirsi nella vendita del Bar (come risulta dalle ricevute prodotte).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 73 D.P.R. 309/90, art. 240 cod. pen, art. 240 c.p, art. 240-bis c.p, art. 240 comma 1 cod. pen; Sentenza — n. 47208/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La censura è fondata.eg, Invero è nota la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/ 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240 comma 1 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, inteso quale lucro e cioè vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato traffico di stupefacenti infrazione qualificata LStup reato di poca entità bene sequestrato appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Velletri applicava ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 D.P.R. 309/90
a Isopo Mirko la pena di anni due di reclusione oltre a 1000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
art. 240 cod. pen
309/90;né è possibile disporre la confisca ai sensi dell' art. 240 cod. pen.
art. 240 c.p
309/90;né è possibile disporre la confisca ai sensi dell' art. 240 cod.
art. 240-bis c.p
85-bis che richiama l'art. 240-bis c.p.
art. 240 comma 1 cod. pen
309/90;né è possibile disporre la confisca ai sensi dell' art. 240 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ISOPO MIRKO nato a ALBANO LAZIALE il 08/03/1987 avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Gip del Tribunale di Velletri applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a Isopo Mirko la pena di anni due di reclusione oltre a 1000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, commesso in Ardea il 07.01.2022.

2. Avverso la sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge (artt. 12 sexies L. 306/92 e 240 cod. pen.) in relazione alla confisca della somma di denaro in sequestro: l'imputato è stato condannato per il reato di mera detenzione di sostanze stupefacenti, fatto peraltro ricondotto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90;né è possibile disporre la confisca ai sensi dell' art. 240 cod. pen. poiché non è stato provato alcun nesso con il reato oggetto di contestazione mentre è dimostrata l'origine della somma in questione, da rinvenirsi nella vendita del Bar (come risulta dalle ricevute prodotte).

3. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro con la restituzione all'avente diritto. Ha osservato:" che i motivi del ricorso sono fondati, posto che il denaro sequestrato non costituisce profitto del reato di detenzione del reato a fini di spaccio (Sez. 4, Sentenza n. 40912 del 19/09/2016 Cc. - Rv. 267900 - 01 -; sez. VI, ud. 13 dicembre 2021,dep. 16 marzo 2022, n. 8890). Tale ultima pronuncia ha ribadito come "In caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni afferenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (art. 240 c.p., art. 240-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis)." Inoltre, ha chiarito come "pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione ai reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, deve ribadirsi che ciò è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7-bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis che richiama l'art. 240-bis c.p.

4. La censura è fondata.eg, Invero è nota la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/ 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240 comma 1 cod. pen., che prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, inteso quale lucro e cioè vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

Un.3/7/1996, Chabni, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Tuttavia, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399;

Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gambacorta, Rv. 25854). 4.1. Nel caso che ci occupa, è contestata l'attività di "illecita detenzione al fine di spaccio"; l'attività di vendita di sostanza stupefacente cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato è estranea alla regiudicanda e nessuna motivazione è stata adottata sul punto dal Giudice del merito. Difetta pertanto il nesso tra il reato contestato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria solo il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non altre condotte illecite, eventualmente ipotizzate, estranee alla contestazione e all' accertamento penale che lo riguarda (Sez. 4 n. 40912 del 19.09.2016).

5. In conclusione deve procedersi all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la confisca, disponendo la restituzione della somma all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro di euro 2500,00 e dispone la restituzione peI medesi