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Sentenza — n. 47204/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47204/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Baglione Simone avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale il 1 febbraio 2017 per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 cod. pen./ commesso in Torino il 30 gennaio 2017.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47204/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di appello hanno, in particolare, richiamato la citata pronuncia delle Sezioni Unite evidenziando che, a fronte delle puntuali indicazioni fornite dal giudice di primo grado in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nessuna specifica censura fosse stata mossa nell'atto di appello, essendosi il difensore limitato a lamentare come iniqua la determinazione della pena base alla luce di un generico richiamo ai parametri di cui all'art.133 cod. pen.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale tentato omicidio aggravato censure tardive revisione in materia penale ammende per infrazione procedurale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
nella formulazione vigente dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 il 3 agosto 2017; inoltre, tenendo ferma la regola invocata dal ricorrente, l'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BAGLIONE SIMONE nato a TORINO il 29/11/1990 avverso l'ordinanza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Baglione Simone avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale il 1 febbraio 2017 per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n.2 cod. pen./ commesso in Torino il 30 gennaio 2017.

2. Simone Baglione propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce, in particolare, che la pronuncia di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi si fonda sulla riforma introdotta con legge 23 giugno 2017, n.103, non applicabile alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore, peraltro in difetto di alcuna disposizione transitoria. 2.1. In base ai principi generali, trova applicazione il principio di irretroattività previsto dall'art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ., condensato nel brocardo latino tempus regit actum.

In caso di modifica della legge processuale, la giurisprudenza ha sempre operato una diversificazione a seconda che la riforma riguardi il regime ovvero il procedimento di impugnazione, per cui solo le modifiche legislative incidenti sul procedimento di impugnazione trovano immediata applicazione, mentre per la disciplina applicabile alla facoltà di impugnazione, alla sua estensione, ai modi e termini per esercitarla si fa riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato. 2.2. Conseguentemente, i requisiti di forma dell'impugnazione introdotti dal nuovo art.581 cod. proc. pen. si applicano agli appelli presentati in data successiva al 3 agosto 2017, operando la legge vigente al momento del deposito dell'impugnazione.

3. Il Procuratore generate, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre sottolineare che il requisito di ammissibilità dell'appello inerente al profilo della specificità dei motivi, rispetto ad analogo requisito previsto per il ricorso per cassazione, è stato esaminato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01) in epoca antecedente la riforma dell'art.581 cod. proc. pen. In tale sentenza si è affermato il principio secondo il quale «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

2. Con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha giustificato la pronuncia di inammissibilità in quanto nell'atto d'impugnazione si era semplicemente lamentata l'eccessività della pena inflitta e il suo mancato contenimento entro i minimi assoluti di legge, ritenuta fortemente iniqua la determinazione della pena base in misura sensibilmente superiore ai minimi edittali.

3. I giudici di appello hanno, in particolare, richiamato la citata pronuncia delle Sezioni Unite evidenziando che, a fronte delle puntuali indicazioni fornite dal giudice di primo grado in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, nessuna specifica censura fosse stata mossa nell'atto di appello, essendosi il difensore limitato a lamentare come iniqua la determinazione della pena base alla luce di un generico richiamo ai parametri di cui all'art.133 cod. pen.

4. Da nessun passo della motivazione si può desumere che i giudici abbiano fatto applicazione dell'art.581 cod. proc. pen. nella formulazione vigente dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 il 3 agosto 2017; inoltre, tenendo ferma la regola invocata dal ricorrente, l'art. 581 cod. proc. pen. vigente al momento della presentazione dell'impugnazione già prevedeva il requisito della specificità dei motivi come condizione di ammissibilità dell'impugnazione.

5. Nel presente ricorso difetta, peraltro, qualsivoglia argomentazione in merito al punto centrale della decisione impugnata, ossia il riconosciuto difetto di specificità dei motivi, con il quale il ricorrente si sarebbe in ogni caso dovuto confrontare.

6. Il ricorso, per tale ragione, non supera il vaglio di ammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così de