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Sentenza — n. 47203/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47203/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Procuratore generale giciAa Corte di appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata su accordo delle parti a Ciafrè Antonio la pena di anni uno e mesi due di reclusione con sospensione della patente di guida per un anno in relazione ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo A) e di cui all'art. 186, commi 2 lett.c) e 2-bis, cod. strada (capo B), commessi in Tortoreto in data 8 agosto 2020.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47203/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo A) e di cui all'art. 186, commi 2 lett.c) e 2-bis, cod. strada (capo B), commessi in Tortoreto in data 8 agosto 2020.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione al codice della strada reato grave di stupefacenti violazione semplice della LCStr reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: CIAFRE ANTONIO nato a NERETO il 24/07/1980 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa revoca della patente di guida con applicazione della sanzione e limitatamente alla disposta sospensione della patente, con eliminazione della stessa

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale giciAa Corte di appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata su accordo delle parti a Ciafrè Antonio la pena di anni uno e mesi due di reclusione con sospensione della patente di guida per un anno in relazione ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 (capo A) e di cui all'art. 186, commi 2 lett.c) e 2-bis, cod. strada (capo B), commessi in Tortoreto in data 8 agosto 2020.

2. Il Procuratore deduce violazione di legge per omessa applicazione ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis secondo periodo, cod. strada della revoca della patente di guida. Nel caso concreto, il conducente era in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a g/I 1,5 e aveva provocato un incidente stradale, per cui si sarebbe dovuta applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta ( ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa revoca della patente di guida con applicazione della sanzione e limitatamente alla disposta sospensione della patente, con eliminazione della stessa.

4. Il ricorso è fondato. Nel caso in esame il giudice ha illegittimamente omesso di disporre la revoca della patente di guida ai sensi dell'art.186, comma 2-bis, cod. strada, che prevede quanto segue: «Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata». Anche con la sentenza applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalla medesima conseguono di diritto (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 21098101).

5. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all'omessa revoca della patente di guida; avendo il giudice disposto la diversa sanzione della sospensione della patente di guida, risulta necessario il previo annullamento di tale sanzione. La sanzione amministrativa accessoria omessa, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen., e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno, sanzione amministrativa accessoria che elimina, nonché alla mancata applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che dispone. Cos