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Sentenza — n. 47201/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47201/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47201/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19 maggio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Ancona ha applicato a Raho Renzo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 47201/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto diniego della concessione della sanzione sostitutiva della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, in particolare lamentando che non sarebbero stati considerati, ex art. 133 cod. pen., diversi elementi di valutazione a lui favorevoli, tra cui, in particolare, l'avvenuta definizione di un altro procedimento, per fatto analogo, mediante la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

Parole chiave

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revoca della licenza condurre guida in stato di ebbrezza qualificata riduzione della multa sospensione di pena abbandono del procedimento per infrazione stradale sanzione per violazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Ancona ha applicato a Raho Renzo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, in ordine al reato di cui all'art.
art. 133 cod. pen
Con il primo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto diniego della concessione della sanzione sostitutiva della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, in particolare lamentando che non sarebbero stati considerati, ex art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAHO RENZO nato a CERIGNOLA il 23/08/1972 avverso la sentenza del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; fétfé/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 maggio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Ancona ha applicato a Raho Renzo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni quattordici di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, eccependo due motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al disposto diniego della concessione della sanzione sostitutiva della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, in particolare lamentando che non sarebbero stati considerati, ex art. 133 cod. pen., diversi elementi di valutazione a lui favorevoli, tra cui, in particolare, l'avvenuta definizione di un altro procedimento, per fatto analogo, mediante la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.

Con la seconda censura è stata eccepita inosservanza dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., per avere il G.I.P. pronunciato sentenza difforme dalla volontà delle parti anziché disporre la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale, onde consentirne la trattazione in sede dibattimentale. Nell'ultimo accordo raggiunto dalle parti, infatti, la richiesta di patteggiamento prevedeva la sostituzione della sanzione detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, per cui il decidente non avrebbe potuto accogliere solo in modo parziale l'istanza - applicando la pena concordata e non anche la relativa sostituzione - ma avrebbe dovuto disporre il complessivo rigetto della richiesta di patteggiannento, rimettendo gli atti al Tribunale per l'espletamento della fase dibattimentale del giudizio.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. La difesa ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Collegio rileva la fondatezza, con valenza assorbente, del secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

2. Risulta, infatti, per tabulas che il G.I.P. - ritenuta la possibilità di applicare, sull'accordo delle parti, al Raho la pena finale di giorni quattordici di arresto ed euro 600 di ammenda - ha, poi, disatteso l'istanza ex art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689, di sostituzione di tale sanzione detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, del pari richiesta dalle parti (così revocando l'originaria istanza di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità), nella ritenuta carenza dei necessari presupposti applicativi. Orbene, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire come, in tema di patteggiamento, la richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva della pena detentiva sia, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e come spetti al giudice il compito, ove la richiesta comprenda espressamente anche detta sostituzione, di controllarne l'ammissibilità (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 27975 del 07/06/2012, Caprioli, Rv. 253587-01), eventualmente disponendo il rigetto della richiesta di patteggiamento ove ritenga di non poter applicare l'invocata sostituzione.

3. L'applicazione al caso di specie dell'indicato principio comporta, necessariamente, il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona, Ufficio G.I.P., persona fisica diversa, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 18 novembre 2022 Il Consi