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Sentenza — n. 47195/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47195/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICELI MARIO FORTUNATO nato il 24/04/1969 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato il 21 marzo 2022, il difensore di MICELI Mario Fortunato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 44938 del 5/10/2021, depositata il 6 dicembre 2021, con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili, per genericità e intrinseca contraddittorietà del primo motivo e manifesta infondatezza del secondo, i ricorsi proposti dall'odierno ricorrente e da MICELI Salvatore, di analogo contenuto, in un procedimento conclusosi, nel merito, con la condanna del MICELI per il capo 14) dell'imputazione (artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, primo periodo, d.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47195/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità dei genitori reati contro la famiglia reati qualificati contro gli stupefacenti responsabilità penale scemata imputabilità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MICELI MARIO FORTUNATO nato il 24/04/1969 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con atto depositato il 21 marzo 2022, il difensore di MICELI Mario Fortunato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 44938 del 5/10/2021, depositata il 6 dicembre 2021, con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili, per genericità e intrinseca contraddittorietà del primo motivo e manifesta infondatezza del secondo, i ricorsi proposti dall'odierno ricorrente e da MICELI Salvatore, di analogo contenuto, in un procedimento conclusosi, nel merito, con la condanna del MICELI per il capo 14) dell'imputazione (artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, primo periodo, d.

P.R. n. 309/1990, in concorso, tra gli altri, anche con MICELI Salvatore (riconosciuto responsabile anche dell'analoga fattispecie contestata al capo 15) 2. A sostegno del ricorso, la parte ha rilevato che i ricorsi presentati separatamente per i due imputati MICELI e definiti dalla Corte di legittimità di identico contenuto, contenevano in realtà differenti notazioni; inoltre, rileva che non vi era identità delle contestazioni, al ricorrente essendo addebitato solo uno dei reati in concorso attribuiti al padre MICELI Salvatore. Da ciò la difesa inferisce che per l'accertamento della responsabilità dell'istante non potevano utilizzarsi emergenze radicanti il fondamento dell'addebito per la imputazione al medesimo non contestata.

Trattasi, per la difesa, di condotte poste in essere in ambiti temporali diversi, cosicché gli elementi valutati per fondare la contestazione di cui al capo 15), riferibile al lasso temporale che va dalla seconda metà del 2012 alla fine del 2013, non avrebbero potuto radicare un contributo causalmente incidente sulla consumazione dell'unico reato contestato al ricorrente, in essere dal marzo 2012 al maggio dello stesso anno. In particolare, quanto all'episodio della consegna del c.d. pizzino dal padre MICELI Salvatore, detenuto, al figlio Mario Fortunato, esso sarebbe avvenuto in data ampiamente successiva alla conclusione dell'operazione per la quale il ricorrente ha riportato condanna, non essendo stata indicata analoga operazione in epoca antecedente alla consumazione di tale episodio; né avrebbe, per il deducente, maggiore congruità l'affermazione che il coinvolgimento del ricorrente si sarebbe potuto apprezzare anche riguardo alla attività di "gestione della cassa" del gruppo criminale, atteso che il processo non ha dato ragione della esistenza di un gruppo criminale, essendo stata la associazione ritenuta insussistente già dal primo giudice.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di cassazione, nella sentenza oggetto del ricorso, ha dato atto che i ricorrenti MICELI, padre e figlio (odierno ricorrente), con lo stesso difensore e atti di analogo contenuto, avevano chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Palermo, formulando due distinti motivi: con un primo, avevano lamentato l'erronea applicazione degli artt. 125, 191, 192, 521, 546, comma 1, lett. e), 530, cod. pen., in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 73, d. P.R. n. 309/1990, assumendo l'erronea interpretazione dei fatti da parte del giudice territoriale. La doglianza è stata ritenuta inammissibile siccome generica e formulata in termini intrinsecamente contraddittori, rilevando che le censure erano state già sottoposte al vaglio della Corte d'appello, il cui ragionamento ha superato lo scrutinio di legittimità, siccome corretto e come tale insindacabile. La seconda censura, con la quale si era prospettato un difetto di giurisdizione del giudice italiano, è stata invece ritenuta manifestamente infondata.

3. Le doglianze sono manifestamente infondate. Secondo il diritto vivente, in caso di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv. 263686; sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio di cui alla norma in commento, consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, influente sul processo formativo della volontà.

Nel caso in esame, già dalla semplice lettura del ricorso emerge l'infondatezza manifesta delle argomentazioni difensive, avendo il ricorrente prospettato presunti errori valutativi (contraddittorietà del ragionamento probatorio avallato dal giudice di legittimità, essendo stati utilizzati elementi successivi alla consumazione del reato per il quale il ricorrente è stato condannato) che si traducono, ancora una volta e nonostante il decisum di cui alla sentenza del giudice di legittimità, in critiche inerenti al merito della vicenda, insindacabile in quella sede.

Ciò che viene contestato con il presente ricorso è la valutazione dei vizi denunciati in ricorso, che attiene proprio alla parte valutativa di esso.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 8 novembre 2