Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47024/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47024/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47024/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DISTANTE ANTONIO nato a MESAGNE il 15/10/1982 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E presente per l'avvocato FINO MICHELE del foro di BRINDISI, difensore di DISTANTE ANTONIO, l'avvocato Alessio Tranfa del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 102 c.p, art. 131 bis cod.pen, art. 133 cod.pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47024/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E presente per l'avvocato FINO MICHELE del foro di BRINDISI, difensore di DISTANTE ANTONIO, l'avvocato Alessio Tranfa del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
reddito non dichiarato ristrettezza finanziaria reddito dei genitori complicità in sottrazione d'imposta sottrazione di un contributo stato di bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 102 c.p
E presente per l'avvocato FINO MICHELE del foro di BRINDISI, difensore di DISTANTE ANTONIO, l'avvocato Alessio Tranfa del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale come da delega ex art. 102 c.p.p.
art. 131 bis cod.pen
Deduce: - la assenza dell'elemento soggettivo del dolo dovendosi addebitare le false dichiarazioni relative alle condizioni di reddito del 2012 ad una mera leggerezza; - la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 133 cod.pen
Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DISTANTE ANTONIO nato a MESAGNE il 15/10/1982 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. E presente per l'avvocato FINO MICHELE del foro di BRINDISI, difensore di DISTANTE ANTONIO, l'avvocato Alessio Tranfa del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale come da delega ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente per la pratica forense la Dott.ssa Minucci Sara, tessera Ordine Avvocati di Roma n. P77790 del 27.10.2022 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.11 ricorso di Distante Antonio avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95 D.P.115/2002,commesso il 31.03.2014 è inammissibile. Deduce: - la assenza dell'elemento soggettivo del dolo dovendosi addebitare le false dichiarazioni relative alle condizioni di reddito del 2012 ad una mera leggerezza; - la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen in considerazione dell'esiguità dell'offesa; - la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

2. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 3.La pronunzia impugnata reca un' appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, reiterano le doglianze dell'appello cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta sia con riferimento al profilo di offensività della condotta e alla sussistenza dell'elemento soggettivo e alla configurabilità dell'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza impugnata ha svolto una rigorosa ricostruzione dei fatti in riferimento alle risultanze processuali ed ha valutato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo richiesto dalla fattispecie criminosa contestata, in quanto l'imputato ha dichiarato redditi zero omettendo di indicare non solo il proprio reddito ma anche quello dei familiari conviventi, per complessivi euro 33.000,00 circa facilmente desumibile dalla documentazione fiscale, autocertificando di non possedere redditi di sorta. Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo in base ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen. con una motivazione coerente che non è censurabile in sede di legittimità, avendo fatto riferimento sia all'indebito ottenimento dell'ammissione al gratuito patrocinio sia alla personalità dell'imputato gravato dal precedenti penali 4.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle