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Sentenza — n. 47022/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47022/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Passera Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo il 26.03.2021 in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b e comma 2 bis cod. strada, commesso in Costa di Mezzate il 1.02.2017.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47022/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett. b e comma 2 bis cod. strada, commesso in Costa di Mezzate il 1.02.2017.

Parole chiave

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guida in stato di inattitudine permesso di promuovere un procedimento penale altri reati ricorso per cassazione guida recidiva in stato di ebbrezza errore scusabile

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare d'ufficio e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSERA FRANCESCO nato a SEGRATE il 14/11/1990 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Passera Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Bergamo il 26.03.2021 in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b e comma 2 bis cod. strada, commesso in Costa di Mezzate il 1.02.2017.

2. Il motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in quanto la notifica dell'avviso di conclusione indagini preliminari, stante le vane ricerche nel luogo del domicilio eletto era stata effettuata presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc pen. Nel giudizio di appello alla prima udienza il difensore di fiducia aveva sollevato la questione di nullità del decreto di citazione diretta e degli atti conseguenti in quanto il Passera era detenuto, per altra causa, dal 25.04.2019 al 2.10.2020, ed il decreto di citazione a giudizio era stato notificato il 3.08.2019 presso il difensore di ufficio, senza aver effettuato effettive ulteriori ricerche. Lamentava che la Corte di appello aveva ritenuto l'eccezione tardiva e non indicata nei motivi di appello e quindi inammissibile.

3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 DL 28.10.2020 n.137 ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere il reato estino per intervenuta prescrizione 4.11 ricorso non presenta profili di inammissibilità con riferimento alla dedotta nullità assoluta ed insanabile ( cfr Sez. 2 n. 11632 del 9.01.2019 rv 276747) del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen presso il difensore di ufficio. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare d'ufficio e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata, trattandosi di prescrizione quinquennale (fatti del 1.02.2017) intervenuta in data 1.02.2022, mentre la sentenza impugnata è stata resa in data 24.01.2022.

In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.U.n.35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009) Rv. 244275 - 01) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, così come precisato da Sez.

Un.28 novembre 2001 n.1021/02, Cremonese, rv 220511. 5.Va pertanto dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione e disposta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Va disposta la trasmissione di copia della sentenza al prefetto di Bergamo per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224 comma 3 CDS.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diw guida e dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Bergamo per quanto di