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Sentenza — n. 47001/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of critical sentencing review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47001/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Fennane Ayman inadmissible, ordering him to pay court costs. The defense argued for nullity due to a missed personal appearance and an error in sentencing, but the court rejected these claims. The court found the first ground generic and lacking evidence, while the second was rejected because the lower court's sentencing decisions were sufficiently motivated and thus beyond the scope of appellate review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 175 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on generic allegations of procedural violations or errors in sentencing without specific evidence or logical flaws in the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds autonomy of judgment sentencing review criminal procedure repeated offenses court costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 175 cod. proc. pen.
Nullità della sentenza per violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., non essendo stata tenuta in considerazione la richiesta del ricorrente di presenziare personalmente all'udienza camerale.
Art. 133 cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. per non avere, i Giudici del gravame, effettuato un giudizio critico in riferimento alla determinazione della pena base.
art. 175 cod. proc. pen
Nullità della sentenza per violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., non essendo stata tenuta in considerazione la richiesta del ricorrente di presenziare personalmente all'udienza camerale.
art. 133 cod. pen
Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FENNANE AYMAN nato a GENOVA il 21/03/2000 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo tig. ti- 6:04 O Je414 CL: CA.0"at• '<A.' G.' 4-rAA •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il difensore di Fennane Ayman ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, confermando la pronuncia del locale Giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 61, n. 11-quater cod. pen. e 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo in cui era ammesso alla misura alternativa della detenzione, con la recidiva reiterata infraquinquiennale.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui deduce: 2.1. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., non essendo stata tenuta in considerazione la richiesta del ricorrente di presenziare personalmente all'udienza camerale. 2.2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 cod. pen. per non avere, i Giudici del gravame, effettuato un giudizio critico in riferimento alla determinazione della pena base.

3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. La prima doglianza appare inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza. Invero, la difesa denuncia in modo generico ed apodittico che il ricorrente ha presentato richiesta di presenziare personalmente all'udienza «nel mese di dicembre 2021» e che «agli atti» tale richiesta «dovrebbe essere presente», senza allegare al riguardo il documento in questione. Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, congrue appaiono le valutazioni effettuate dai Giudici del gravame che, in punto di trattamento sanzionatorio, giustificano l'entità della pena irrogata al Fennane sulla base della notevole inclinazione dello stesso a delinquere - il ricorrente risulta aver subito numerose condanne per reati contro il patrimonio -, delle modalità della condotta, che è stata commessa mentre il ricorrente si trovava in regime di arresti domiciliari, e del quantitativo considerevole dello stupefacente in suo possesso. Il motivo si appalesa, pertanto, manifestamente infondato.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore dell