Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46994/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46994/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46994/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara di Asja Mborja in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il 27 febbraio 2018 e di Fation Mborja del reato di cui all'art. 73 comma 4 dpr 309/90 commesso il 27 febbraio 2018, ha concesso alla prima il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi 10 di reclusione e euro 2400 di multa e ha riconosciuto per il secondo il vincolo della continuazione fra i reati oggetto del processo e quelli già giudicati con la sentenza del Tribunale di Pescara del 27/09/2018 irrevocabile il 5/11/2020 rideterminando la pena complessiva in anni 2 mesi 6 di reclusione e euro 10.000 di multa revocando il beneficio della sospensione condizionale concesso con la citata sentenza. 1.1 II Tribunale aveva dichiarato Asja Mborja colpevole del reato di detenzione illecita di gr. 640,40 di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare in data 27/02/2018 occultata all'interno del divano letto dell'abitazione e aveva dichiarato Fation Mborja colpevole dello stesso reato, nonché della detenzione dell'ulteriore quantitativo pari a grammi 111,20 di sostanza del tipo marijuana rinvenuta in occasione della medesima perquisizione occultata sul balcone. 1.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 46994/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sostiene il ricorrente che il reato dovrebbe ritenersi unico e che la detenzione della droga rinvenuta in occasione della seconda perquisizione doveva essere fatta risalire al momento precedente all'arresto. 2.2. Con il secondo motivo l'imputata Asja Mborja ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore rileva che era stata la stessa imputata ad ammettere di aver riposto nel divano letto gli indumenti del marito Fation , sicché da tale ammissione doveva desumersi la sua buona fede e la verosimiglianza della tesi per cui aveva agito senza sapere che in tali indumenti fosse nascosta droga.

Parole chiave

Generato dall'IA
detenzione di stupefacenti capacità di subire la carcerazione dipendenza da sostanze permesso di promuovere un procedimento penale consumo di canapa traffico qualificato di eroina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
Con il primo motivo l'imputato Fation Mborja ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 81 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MBORJA ASJA nato il 04/07/1986 MBORJA FATION nato il 27/05/1987 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara di Asja Mborja in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso il 27 febbraio 2018 e di Fation Mborja del reato di cui all'art. 73 comma 4 dpr 309/90 commesso il 27 febbraio 2018, ha concesso alla prima il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi 10 di reclusione e euro 2400 di multa e ha riconosciuto per il secondo il vincolo della continuazione fra i reati oggetto del processo e quelli già giudicati con la sentenza del Tribunale di Pescara del 27/09/2018 irrevocabile il 5/11/2020 rideterminando la pena complessiva in anni 2 mesi 6 di reclusione e euro 10.000 di multa revocando il beneficio della sospensione condizionale concesso con la citata sentenza. 1.1 II Tribunale aveva dichiarato Asja Mborja colpevole del reato di detenzione illecita di gr. 640,40 di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta nel corso della perquisizione domiciliare in data 27/02/2018 occultata all'interno del divano letto dell'abitazione e aveva dichiarato Fation Mborja colpevole dello stesso reato, nonché della detenzione dell'ulteriore quantitativo pari a grammi 111,20 di sostanza del tipo marijuana rinvenuta in occasione della medesima perquisizione occultata sul balcone. 1.2.

Fation Mborjia era già stato giudicato colpevole con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla detenzione di un quantitativo pari a gr. 4.249 di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuto nell'autovettura intestata a Asjia Mbiorja ma in uso a Fation Mborjia e di un quantitativo di gr. 59 di analoga sostanza rinvenuti nel giubbotto da lui indossato.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, con un unico atto, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo l'imputato Fation Mborja ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 81 cod. pen. Il difensore lamenta che i fatti posti in continuazione avrebbero dovuto in realtà essere considerati come un unico reato. Fation Mborja aveva infatti subito due distinti procedimenti penali, n. 1315 /18 RGNR e n. 1864/18 RGNR, in relazione a due distinti atti di perquisizione effettuati il 25 febbraio 2018 ed il 27 febbraio 2018: in occasione della prima perquisizione (che aveva condotto all'arresto in flagranza di Fation) erano stati rinvenuti grammi 4.249 di marijuana occultati nell'auto a lui in suo e grammi 59 di analoga sostanza occultati nel giubbotto da lui indossato e in occasione della seconda perquisizione, effettuata dopo soli due giorni quando Fation Mborja si trovava detenuto in carcere a seguito dell'arresto in flagranza, 4-- erano stati rinvenuti nell'abitazione che condivideva con Asja Mborja altri quantitativi della medesima sostanza in parte occultati in un divano letto ed in parte nel balcone di casa.

Sostiene il ricorrente che il reato dovrebbe ritenersi unico e che la detenzione della droga rinvenuta in occasione della seconda perquisizione doveva essere fatta risalire al momento precedente all'arresto. 2.2. Con il secondo motivo l'imputata Asja Mborja ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore rileva che era stata la stessa imputata ad ammettere di aver riposto nel divano letto gli indumenti del marito Fation , sicché da tale ammissione doveva desumersi la sua buona fede e la verosimiglianza della tesi per cui aveva agito senza sapere che in tali indumenti fosse nascosta droga.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga Mignolo, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di Appello de l'Aquila in replica all'analoga doglianza già dedotta in sede di impugnazione ha rilevato che i fatti oggetto dei processi attengono a quantitativi di droga diversi, occultati in luoghi diversi: il primo processo riguardava, infatti, la detenzione della droga rinvenuta nella macchina e nel giubbotto in data 25 febbraio ed il secondo processo riguardava la detenzione di altra sostanza rinvenuta nel divano ed in terrazzo in data 27 febbraio, sicché la detenzione andava qualificata "alla stregua di condotte frazionate e distinte" ( pag 6).

La decisione della Corte di Appello appare corretta e conforme al diritto ed in particolare alla nozione della condotta di detenzione. Si è sostenuto, infatti, che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la sostanza, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, pur in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale sulla stessa (Sez. 6 , n. 14955 del 16/01/2019, Tchagnirou Ouro Nimi, Rv. 275537). Invero devo sostenersi che, anche dopo la carcerazione, l'imputato ha continuato a detenere un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente e per un tempo ulteriore, sia pure in via mediata ed in questo caso per interposta persona.

3. Il secondo motivo, incentrato sulla responsabilità di Asja Mborja in ordine al reato a lei ascritto, è inammissibile. 3.1. E' noto che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Quanto alla natura del ricorso in cassazione, si è affermato che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584).

Sono, perciò, estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3.2.La Corte di Appello, nel replicare ad analogo motivo proposto in sede di impugnazione, aveva argomentato in maniera esaustiva e logica in ordine alla consapevolezza da parte di Asja Mborja della natura della sostanza contenuta negli involucri posti nella giacca da lavoro del marito nascosta nel divano.

I giudici hanno rilevato, da un lato, che ella stessa aveva ammesso di aver manipolato l'indumento e di averlo ivi riposto e, dall'altro, la assoluta singolarità della custodia di una giacca da lavoro all'interno del divano letto ( pag5). 3.3. Il ricorrente si è limitato ribadire le stesse doglianze già dedotte, senza confrontarsi con il percorso argomentativo della Corte di Appello coerente con i dati di fatto richiamati e non illogico e, dietro l'apparente censura del vizio di motivazione, sollecita la Corte ad una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila