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Sentenza — n. 46261/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46261/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46261/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21.5.2021, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in punto di pena e di responsabilità per un episodio di detenzione di stupefacenti, confermando per il resto la condanna di Alessio Jasmin Negherbon per episodi criminosi - giudicati in tre distinti procedimenti poi riuniti - alcuni qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatti commessi fra il 2014 e il 2019).

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 46261/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo sub III) è manifestamente infondato e generico, a fronte di una sentenza che ha compiutamente motivato in punto di qualificazione giuridica del reato di cui al procedimento n. 3031/20, escludendo l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con motivazione conforme ai dettami della consolidata giurisprudenza di legittimità, tenendo conto principalmente dell'assorbente valenza del dato ponderale e del principio attivo, tali da consentire, per la sostanza 6-monoacetifmorfina, il confezionamento di ben 780 dosi, inequivoca espressione di una condotta in nessun modo qualificabile come di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, Rv. 248112).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di stupefacenti in banda abuso di sostanze guida in stato di ebbrezza qualificata altri reati consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
3031/20, violazione di legge con riferimento all'art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 81 cod. pen
IV) Violazione di legge, in punto di continuazione ex art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NEGHERBON ALESSIO JASMIN nato a CLES il 13/10/1987 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21.5.2021, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado in punto di pena e di responsabilità per un episodio di detenzione di stupefacenti, confermando per il resto la condanna di Alessio Jasmin Negherbon per episodi criminosi - giudicati in tre distinti procedimenti poi riuniti - alcuni qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatti commessi fra il 2014 e il 2019).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I) In relazione al procedimento n. 3491/18, vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ribadito la penale responsabilità dell'imputato sulla scorta dell'asserita genericità dei motivi di appello e senza offrire le ragioni della condanna. II) In relazione al procedimento n. 1611/20, vizio di motivazione, per carenza di una specifica disamina del dato probatorio, essendosi la Corte limitata ad affermare l'adeguatezza della ricostruzione processuale sulla scorta delle dichiarazioni dei testi.

III) In relazione al procedimento n. 3031/20, violazione di legge con riferimento all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, per mancata valutazione complessiva con riferimento al dato oggettivo e alla qualità, modalità e circostanze dell'azione, posto che nell'occorso l'imputato era passeggero dell'autovettura condotta dalla Candeo e la rottura del finestrino era avvenuta nel lato conducente, vale a dire quello della Candeo. IV) Violazione di legge, in punto di continuazione ex art. 81 cod. pen. Si contesta l'argomentazione con la quale è stata esclusa la continuazione fra i reati, atteso che la distanza temporale fra gli stessi non è un dato dirimente per negare l'ideazione unitaria di una pluralità di condotte illecite.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. I motivi sub I) e II) sono manifestamente generici e aspecifici, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata che hanno logicamente trattato i punti attinenti alla responsabilità del prevenuto, in relazione agli episodi criminosi oggetto di causa.Quanto al procedimento n. 3491/18, i giudici di merito hanno congruamente ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione per genericità estrinseca e, conformemente al primo giudice, hanno considerato provata la destinazione allo spaccio di buona parte delle sostanze stupefacenti rinvenute in possesso del prevenuto, in relazione alla pluralità delle sostanze, al possesso materiale per il confezionamento di dosi e di una scatola che aveva contenuto un bilancino di precisione, e tenuto conto del fatto che dalle analisi effettuate dal Sert l'imputato non risultava aver fatto uso di una delle sostanze detenute (MDMA).

Quanto al procedimento n. 1611/20, la Corte territoriale ha logicamente confermato il giudizio del Tribunale, in relazione al fatto che cinque testi avevano confermato acquisti di droga dall'imputato, pur avendo riferito che in alcuni casi, ma non in tutti, vi era stato consumo comune.

6. Il motivo sub III) è manifestamente infondato e generico, a fronte di una sentenza che ha compiutamente motivato in punto di qualificazione giuridica del reato di cui al procedimento n. 3031/20, escludendo l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 con motivazione conforme ai dettami della consolidata giurisprudenza di legittimità, tenendo conto principalmente dell'assorbente valenza del dato ponderale e del principio attivo, tali da consentire, per la sostanza 6-monoacetifmorfina, il confezionamento di ben 780 dosi, inequivoca espressione di una condotta in nessun modo qualificabile come di particolare tenuità (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651; Sez. 4, n. 31663 del 27/05/2010, Rv. 248112).

7. Quanto al motivo sub IV), si deve qui ribadire il costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 - dep. 2019, Rv. 275222 - 01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Rv. 254006 - 01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Rv. 237014 - 01).

Nella specie, la Corte di merito ha congruamente motivato al riguardo, evidenziando il lungo periodo temporale intercorso tra i fatti, caratterizzato da pluralità di condotte, destinatari diversi e territori in parte differenti, valutando il tutto come indicativo non tanto di un preordinato disegno criminoso quanto di uno stile di vita perdurante nel tempo, finalizzato a procurarsi stabilmente un reddito mediante lo svolgimento dell'illecita attività in contestazione.8. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso