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Sentenza — n. 46119/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against denial of compensation for wrongful detention due to gross negligence found in defendant's conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Michele Mechi against the Florence Court of Appeal's refusal to grant compensation for wrongful detention. Although Mechi was acquitted of corruption charges, the appellate court found he committed gross negligence by admitting to executing orders during interrogation, which the lower court deemed sufficient to bar compensation under Article 314 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court upheld this decision, confirming that such admissions constitute a culpable act rather than mere silence or defensive conduct, thereby legally precluding the right to reparations.

Regesto Legislator

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Art. 314 cod. proc. pen.; The admission of facts by the accused during interrogation, even if insufficient for conviction, constitutes gross negligence barring compensation if it confirms a culpable attitude, whereas mere silence or refusal to testify does not.

Parole chiave

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compensation for wrongful detention gross negligence bar admission during interrogation Article 314 Code of Criminal Procedure right to reparations passive complicity procedural defense rights reati di corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 314 cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio, con ordinanza oggetto del presente ricorso ha invece rigettato la domanda, ravvisando nella condotta di Mechi la colpa grave ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.
Art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.
Direttiva (UE) 2016/343
Igs. n. 188 del 2021
Igs. n. 188 del 2021) l'art.
art. 314 cod. proc. pen
La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio, con ordinanza oggetto del presente ricorso ha invece rigettato la domanda, ravvisando nella condotta di Mechi la colpa grave ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.
art. 314 c.p
L'obbligo di motivazione in relazione alla condotta endoprocessule deve essere ancora più stringente a seguito della modifica dell'art. 314 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen
5 Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) è inammissibile, in quanto la inosservanza di norme della Cedu non è prevista tra casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022
pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z.
Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022
283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L.
Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022
283241; Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata).
Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022
(Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MECHI MICHELE nato a FIRENZE il 06/01/1973 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, Sabrina Passafiume, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della Corte di Cassazione della ordinanza del 21 settembre 2020 con cui era stata accolta la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Michele Mechi, ha rigettato la domanda. 1.1.Mechi era stato sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di concorso in corruzione e falsità ideologica in atti pubblici collegati all'illecito rilascio di patenti di guida: secondo l'accusa egli, nella qualità di collaboratore e uomo di fiducia di Biagio Cerreto, titolare di alcun autoscuole operanti in Firenze, avrebbe corrotto i pubblici ufficiali della Direzione Territoriale Trasporti della città ed avrebbe concorso nel rilascio di certificati medici, in assenza di visita effettivamente eseguita, a clienti interessati ad ottenere patenti di guida o rinnovo di porto d'armi.

Mechi in ordine a tutte le imputazioni è stato assolto con formule differenziate con sentenza del Tribunale di Firenze del 10 ottobre 2016 irrevocabile il 26 luglio 2019. 1.2.La Corte di Appello di Firenze aveva accolto la domanda di riparazione con una prima ordinanza che era stata annullata dalla Corte di Cassazione, adita con ricorso del Ministero dell'economia e delle Finanze, per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave. 1.3. La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio, con ordinanza oggetto del presente ricorso ha invece rigettato la domanda, ravvisando nella condotta di Mechi la colpa grave ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso la difesa dell'interessato, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione. Il difensore lamenta che la Corte, nel ravvisare la colpa grave nelle condotte di Mechi, avrebbe in sostanza dato rilievo ad un mero atteggiamento di connivenza passiva che, tuttavia, non aveva avuto le caratteristiche tali da potere integrare la condizione ostativa. Il ricorrente muove a tal fine dalla premessa che, secondo consolidato orientamento, la connivenza passiva può integrare la colpa grave ostativa alla riparazione quando, alternativamente, detto atteggiamento:

1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o q alle cose;

2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;

3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente. Tuttavia nel caso in esame la Corte aveva ravvisato la colpa grave nell'avere tenuto Mechi, per conto del suo datore di lavoro Cerreto, i rapporti con i coindagati, funzionari della DTT (prosciolti per essere il reato loro ascritto prescritto), ma non aveva spiegato in quale modo la connivenza passiva avesse rafforzato o incrementato la volontà criminosa del datore di lavoro e titolare della autoscuola e non aveva neppure spiegato in ragione di quale posizione di garanzia Mechi avesse avuto l'obbligo di impedire la consumazione del reato.

Il ricorrente rileva, inoltre, che l'interpretazione ampia della nozione di colpa grave adottata dalla Corte di Appello sarebbe in contrasto con l'art. 5 comma 5 CEDU che riconosce il diritto alla riparazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta condizione ostativa della colpa grave anche in relazione al mantenimento della misura. La Corte della riparazione aveva affermato che, dopo l'applicazione della misura coercitiva, Mechi non aveva offerto attendibili chiarimenti, ma solo spiegazioni parziali quale quella per cui aveva eseguito le disposizioni di Cerreto, senza tener conto che la menzogna o la reticenza possono rilevare solo ove l'indagato sia in grado di indicare circostanze non note all'organo inquirente idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa.

Nel caso di specie Mechi non aveva taciuto alcun elemento nel senso sopra indicato, ma si era difeso prospettando esattamente quello che era successo, ovvero che egli aveva eseguito gli ordini del suo datore di lavoro. L'obbligo di motivazione in relazione alla condotta endoprocessule deve essere ancora più stringente a seguito della modifica dell'art. 314 c.p.p. a seguito del dlgs n. 188 del 2021 in virtù del quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero della economia e delle Finanze in data 3 novembre 2022 ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o in subordine il rigetto dello stesso.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato in data 23 novembre 2022 memoria con cui ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr.

Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458).

La condizione ostativa può concretarsi in comportamenti sia processuali sia extraprocessuali, connotati da grave leggerezza o rilevante trascuratezza, ovvero anche da dolo, tenuti sia anteriormente che successivamente all'adozione della misura cautelare, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi integrino reato. Quanto alla nozione di dolo, ricalcata su quella civilistica, le Sez. U 13.12.1995, Sarnataro, Rv, 203638 hanno definito la condotta dolosa come quella consapevole e volontaria obiettivamente tale da trarre in inganno il soggetto "tenuto alla prestazione".

La successiva giurisprudenza l'ha definita come condotta cosciente e volontaria tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria (Sez. 4 n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv 242034).

3. Il primo motivo, con cui si censura la ritenuta sussistenza di una condotta extraprocessuale ostativa, è infondato. La Corte di Appello di Firenze, invero, ha rilevato che dalle intercettazioni telefoniche e ambientali erano emerse sia la consapevolezza di Mechi degli anomali rapporti fra Cerreto e i funzionari della Direzione Territoriale Trasporti, sia vere e proprie condotte attive di Mechi consistite nel tenere, per conto del titolare delle autoscuole, contatti dal contenuto corruttivo con funzionari della DTT, molti dei quali condannati in primo grado e prosciolti in via definitiva per intervenuta prescrizione.

Si legge in proposito nell'ordinanza impugnata che "Mechi è consapevole che può rivolgersi a quei funzionari pubblici per ottenere una serie di facilitazioni: ad esempio sapere in anticipo l'identità degli esaminatori che avrebbero partecipato alle sessioni di esame e convogliare i candidati in determinati giorni, ottenere l'alterazione del sistema informatico della DTT per fare apparire un cliente straniero possessore della patente di guida, sollecitare un accomodamento di determinate pratiche e ottenere il rinnovo o il rilascio della patente a persone non in possesso dei requisiti fisici ...partecipa sia pure sulla base di direttive del Cerreto, a contatti e accordi affinché i funzionari ottengano determinati favori " 3.1 La censura del ricorrente, che non contesta affatto il contenuto delle intercettazioni così come interpretato nella ordinanza impugnata, muove dal presupposto che le condotte ivi descritte siano qualificabili come connivenza passiva e che la Corte non avrebbe argomentato né in ordine al rafforzamento determinato da tali condotte dell'altrui proposito criminoso, né in ordine alla ravvisabilità in capo a Mechi dell'obbligo di impedire la consumazione del reato.

Il collegio, tuttavia, osserva che le condotte ritenute ostative al riconoscimento della riparazione sono state descritte non già in termini di connivenza, che per sua stessa definizione presuppone una inazione, ovvero una osservazione della altrui agire, bensì in termini di veri e propri comportamenti attivi, consistiti nel tenere i contatti nel senso anzi detto fra Cerreto e i funzionari della Direzione Territoriale Trasporti. La Corte, dunque, nel ravvisare la condizione ostativa, ha fatto buon governo dei principi che presiedono all'istituto della riparazione: con motivazione coerente con i dati riportati ha dato conto della esistenza di condotte attive, gravemente colpose ed addirittura dolose, di collaborazione del ricorrente con i computati nel perseguimento di obiettivi illegittimi ed ha ritenuto che tali condotte fossero state idonee a creare una apparenza di reato e avessero perciò svolto ruolo sinergico rispetto all'adozione del provvedimento genetico. 3.2.

Il profilo della violazione dell'art. 5 Carta Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) è inammissibile, in quanto la inosservanza di norme della Cedu non è prevista tra casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (sez. 2 n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020 , Leone Rv. 279059), ed in ogni caso infondato. Tale articolo secondo cui «Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione», nella sua formulazione testuale si riferisce alle ipotesi di ingiustizia formale, ovvero ai casi di restrizione della libertà adottata quando non sussistevano ab origine le condizioni di applicabilità della misura cautelare.

Il nostro legislatore, con la previsione di cui all'art. 314 comma 1 cod,. proc. pen., ha disciplinato il diritto alla riparazione anche in caso di detenzione legittima, risultata ingiusta solo all'esito del giudizio di merito, superando, così, lo stesso paradigma dell'art. 5 Cedu ( sez. 4, n. 14686 del 6/4/2021, n.m. in cui si è precisato che non si pone in contrasto con l'art. 5, par. 5 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo la previsione dell'art. 314 cod. proc. pen. che esclude dall'equa riparazione chi abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla custodia cautelare subita, posto che tale ultima norma finisce con l'attribuire addirittura un diritto ulteriore, ovvero quello a un ristoro patrimoniale anche nelle ipotesi di detenzione preventiva formalmente legittima, con la conseguenza che le limitazioni previste dal legislatore nazionale non sono in contrasto con la disciplina convenzionale).

4. Il secondo motivo, con cui si censura la ritenuta sussistenza di una condotta endoprocessuale ostativa, è infondato. 4.1. In linea generale si ribadisce che effettivamente la riforma dell'art. 314 cod. proc. pen. il silenzio dell'imputato non può rilevare quale condotta sintomatica di colpa grave. A seguito dell' entrata in vigore del cligs n. 188 del 8/11/2021 (art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021) l'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, nell'ultima parte è stato riformulato nei seguenti termini: (AL «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.».

Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Per effetto della modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato ovvero dall'imputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione.

Il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà di difendersi tacendo, per effetto della nuova formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., non incontra alcuna imitazione, sicché in nessun caso il giudice della riparazione può fare ricorso a siffatto comportamento difensivo per affermare la sussistenza della condotta ostativa, che dovrà eventualmente essere rinvenuta in altri comportamenti (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z. Rv. 283017; Sez. 4 n. 19621 del 12/04/2022, L. Rv. 283241; Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata). La Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che anche dopo la riforma dell'art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581). 4.2. Ciò premesso nel caso di specie la Corte di Appello ha rilevato che nel corso dell'interrogatorio Mechi aveva ammesso di aver eseguito ordini di Cerreto ed ha sottolineato che, indipendentemente dal fatto che la condotta confessata fosse stata poi ritenuta insufficiente ad integrare gli estremi dei reati contestati, tale ammissione era valsa a confermare la rilevanza della condotta, quanto meno imprudente, a lui contestata. In tal modo, dunque i giudici, hanno inteso valorizzare le dichiarazioni rese dal soggetto istante, non già quali espressioni di reticenza o mendacio, bensì come elemento confessorio di una condotta gravemente colposa.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si liquidano le spese in favore del Ministero resistente, alla luce delle generiche e inconferenti argomentazioni versate in atti dall'Avvocatura dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d