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Sentenza — n. 46093/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46093/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Decidendo in sede di rinvio a seguito di parziale annullamento di precedente sentenza, disposto dalla Terza Sezione penale della Corte dì Cassazione, il Tribunale di Napoli Nord, in data 3 novembre 2020, ha disposto la confisca della quota di proprietà di Filippo De Luca dell'immobile sito in Marano di Napoli, via Giovanni Falcone n. 73/8 e di quanto in esso contenuto e già sottoposto a sequestro. Tanto in riferimento alla condanna precedentemente emessa a carico del De Luca, con la sentenza oggetto di annullamento, in relazione al reato di cui all'art. 193 del R.D. 1265/1934, per avere egli esercitato la propria attività di odontoiatra presso i locali siti nell'immobile anzidetto senza essersi preventivamente munito della prescritta autorizzazione: condanna che, non essendo stata oggetto di annullamento da parte della Corte di legittimità, é divenuta ormai irrevocabile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46093/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'annullamento ha, invece, riguardato la confisca che il Tribunale di Napoli nord aveva disposto in relazione al reato anzidetto, avendo rilevato la Corte regolatrice che la motivazione della misura di sicurezza reale non era adeguata, risolvendosi in un mero riferimento al fatto che l'immobile e le attrezzature ivi contenute erano stati utilizzati dal De Luca per commettere il reato, senza ulteriori specificazioni circa il pericolo sotteso alla disponibilità di tali beni in capo all'imputato. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha fornito motivazione del proprio convincimento ribadendo la sussistenza delle condizioni per la confisca dei beni suddetti.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali assicurazione di cure dentarie danno ai denti perizia medica carente patrocinio non autorizzato cancellazione dall'albo avvocati
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCA FILIPPO nato a NAPOLI il 29/09/1959 avverso la sentenza del 03/11/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Decidendo in sede di rinvio a seguito di parziale annullamento di precedente sentenza, disposto dalla Terza Sezione penale della Corte dì Cassazione, il Tribunale di Napoli Nord, in data 3 novembre 2020, ha disposto la confisca della quota di proprietà di Filippo De Luca dell'immobile sito in Marano di Napoli, via Giovanni Falcone n. 73/8 e di quanto in esso contenuto e già sottoposto a sequestro. Tanto in riferimento alla condanna precedentemente emessa a carico del De Luca, con la sentenza oggetto di annullamento, in relazione al reato di cui all'art. 193 del R.D. 1265/1934, per avere egli esercitato la propria attività di odontoiatra presso i locali siti nell'immobile anzidetto senza essersi preventivamente munito della prescritta autorizzazione: condanna che, non essendo stata oggetto di annullamento da parte della Corte di legittimità, é divenuta ormai irrevocabile.

L'annullamento ha, invece, riguardato la confisca che il Tribunale di Napoli nord aveva disposto in relazione al reato anzidetto, avendo rilevato la Corte regolatrice che la motivazione della misura di sicurezza reale non era adeguata, risolvendosi in un mero riferimento al fatto che l'immobile e le attrezzature ivi contenute erano stati utilizzati dal De Luca per commettere il reato, senza ulteriori specificazioni circa il pericolo sotteso alla disponibilità di tali beni in capo all'imputato. Il Tribunale, in sede di rinvio, ha fornito motivazione del proprio convincimento ribadendo la sussistenza delle condizioni per la confisca dei beni suddetti.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il De Luca, con atto sostanzialmente articolato in un unico motivo, nel quale il ricorrente lamenta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: in estrema sintesi il deducente sostiene che, a fronte del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità, il Tribunale é sostanzialmente ricaduto negli stessi vizi motivazionali rilevati nella sentenza annullata, limitandosi ad argomentare in base al diretto carattere strumentale dei beni già oggetto di confisca per la commissione del reato. Quanto precede a fronte del fatto che il De Luca esercita da tempo, del tutto legittimamente, la sua professione di odontoiatra anche presso un altro studio; e che non può affermarsi che l'immobile e le attrezzature oggetto di confisca, se restituiti, vengano destinati con elevata probabilità alla commissione di reati della medesima indole di quello addebitato al De Luca.3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato. Ed invero, in disparte ogni considerazione circa la natura meramente fattuale di molte delle asserzioni del ricorrente, deve constatarsi che la motivazione resa dal Tribunale di Napoli Nord chiarisce, con adeguato percorso argomentativo, le ragioni in base alle quali l'immobile e le attrezzature oggetto di confisca comporterebbero, in caso di restituzione, una concreta agevolazione nella commissione di altri reati e un concreto rischio di nuove violazioni di indole analoga: l'appartenenza dell'immobile e delle apparecchiature al De Luca, che - come ricorda la sentenza impugnata - ha esercitato per anni la sua professione nell'ambulatorio senza la prescritta autorizzazione, rende evidente l'indispensabilità dei beni confiscati alla commissione del reato, che ha condotto il Tribunale, con percorso argomentativo esente da vizi, a concludere che l'eventuale restituzione di essi costituirebbe un incentivo alla reiterazione della violazione per la quale l'odierno ricorrente é stato condannato.

All'evidenza, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata rispetta appieno il principio di diritto, enunciato dalla Corte di legittimità con la sentenza rescindente a norma dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., al quale il giudice dì rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi e che, a norma dell'art.173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., deve essere specificamente enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 1, Sentenza n. 8242 del 18/05/1999, Di Virgilio, Rv. 213873): nella specie, il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione muove dalla considerazione che la confisca é misura di sicurezza fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; e si sostanzia nell'assunto secondo cui la motivazione della confisca facoltativa non può risolversi nell'affermazione che il bene é servito per commettere il reato, alla luce della natura cautelare della stessa che tende a prevenire la commissione di nuovi reati (in tal senso vds.

Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324), con l'evidente corollario che é necessario argomentare in ordine al concreto pericolo che il bene confiscato possa essere usato in futuro per compiere fatti analoghi (cfr. Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280991; in senso conforme Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 278406): argomentazione che, come si é detto, trova pieno riscontro nel percorso motivazionale della sentenza impugnata.2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process