Sentenza — n. 45947/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 17 dicembre 2020 la Corte di Appello di Bari ha respinto la domanda formulata da Antonio Ciriello per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita nell'ambito di un procedimento che lo vedeva imputato di una rapina attuata presso un distributore di benzina. Risulta dagli atti che Ciriello fu sottoposto a misura cautelare detentiva con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia datata 25 novembre 2011 perché gravemente indiziato della rapina. Era stato infatti riconosciuto dagli agenti di polizia giudiziaria che avevano visionato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nel distributore. Dall'ordinanza emerge che egli è stato assolto dal G.u.p. di Foggia con sentenza del 7 agosto 2012 (irrevocabile il 19 gennaio 2013) perché, all'esito di giudizio abbreviato subordinato all'esecuzione di una perizia atroponnetrica, è emersa la «non compatibilità tra l'immagine del rapinatore ritratta dalle telecamere di sorveglianza e quella di Ciriello».
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45947/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ritenere sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bari ha attribuito decisivo rilievo a una frase «compromettente» che l'imputato avrebbe pronunciato parlando con la moglie. Dall'ordinanza non risulta quale fosse il contenuto della frase e neppure in quali circostanze sia stata pronunciata sicché non è dato comprendere perché quella frase sarebbe «compromettente» e neppure perché, l'averla pronunciata, sia stato «condizionante l'evento detenzione» (così testualmente pag. 2 dell'ordinanza impugnata).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRIELLO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 04/12/1972 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 dicembre 2020 la Corte di Appello di Bari ha respinto la domanda formulata da Antonio Ciriello per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita nell'ambito di un procedimento che lo vedeva imputato di una rapina attuata presso un distributore di benzina. Risulta dagli atti che Ciriello fu sottoposto a misura cautelare detentiva con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia datata 25 novembre 2011 perché gravemente indiziato della rapina. Era stato infatti riconosciuto dagli agenti di polizia giudiziaria che avevano visionato le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nel distributore. Dall'ordinanza emerge che egli è stato assolto dal G.u.p. di Foggia con sentenza del 7 agosto 2012 (irrevocabile il 19 gennaio 2013) perché, all'esito di giudizio abbreviato subordinato all'esecuzione di una perizia atroponnetrica, è emersa la «non compatibilità tra l'immagine del rapinatore ritratta dalle telecamere di sorveglianza e quella di Ciriello».
2. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. sulla base di «una frase alquanto compromettente» che l'imputato avrebbe pronunciato parlando con la moglie. Frase della quale, in sede di interrogatorio di garanzia, egli non avrebbe fornito alcuna giustificazione.
3. Contro l'ordinanza Ciriello ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore e procuratore speciale. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Sottolinea che l'ordinanza riporta un solo elemento di «mero sospetto» rappresentato dal fatto che, in sede di interrogatorio di garanzia, l'indagato non avrebbe spiegato perché «ebbe a pronunciare una frase ritenuta compromettente».
4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. /
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per l'evidente carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
2. Nel ritenere sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello di Bari ha attribuito decisivo rilievo a una frase «compromettente» che l'imputato avrebbe pronunciato parlando con la moglie. Dall'ordinanza non risulta quale fosse il contenuto della frase e neppure in quali circostanze sia stata pronunciata sicché non è dato comprendere perché quella frase sarebbe «compromettente» e neppure perché, l'averla pronunciata, sia stato «condizionante l'evento detenzione» (così testualmente pag. 2 dell'ordinanza impugnata).
3. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari Cosi deciso il 10 novembre 2022 Il