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Sentenza — n. 45938/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45938/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45938/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Gioia Virginia Grazia Nasone, con riferimento alla detenzione da costei subita in un procedimento penale, nel quale le era stato contestato il reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta e in particolare alla cosca Nasone-Gaietti con il ruolo di assicurare le comunicazioni tra gli associati, di inviare messaggi anche a soggetti detenuti, di partecipare alle riunioni e di eseguire le direttive dei vertici dell'associazione impartite dal carcere. Nasone in primo grado con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi era stata condannata alla pena di anni 6 di reclusione ed in secondo grado con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 20 luglio 2015, irrevocabile, era stata assolta per non aver commesso il fatto.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 416 bis cod. pen; Sentenza — n. 45938/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello ha ricordato che la richiedente, sorella di Giuseppe Nasone cl. '38, vertice storico della cosca, aveva intrattenuto numerosi colloqui in carcere con il figlio Giuseppe Fulco, anch'egli esponente di spicco della medesima organizzazione, detenuto per il reato di estorsione. Nel corso dei colloqui ella si era incaricata della riscossione e della gestione dei soldi provento delle estorsioni del figlio e aveva avuto cura di prendere nota dettagliata dei nominativi in modo da eludere i controlli delle forze dell'ordine; inoltre aveva interloquito con il figlio in ordine alle modalità di prosecuzione delle attività criminali.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti complicità favoreggiamento partecipazione al reato atto sessuale con un detenuto istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod.
art. 416 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASONE GIOIA VIRGINIA GRAZIA nato a SCILLA il 03/01/1944 avverso l'ordinanza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG in persona del sostituto Sabrina Passafiunne che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Gioia Virginia Grazia Nasone, con riferimento alla detenzione da costei subita in un procedimento penale, nel quale le era stato contestato il reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta e in particolare alla cosca Nasone-Gaietti con il ruolo di assicurare le comunicazioni tra gli associati, di inviare messaggi anche a soggetti detenuti, di partecipare alle riunioni e di eseguire le direttive dei vertici dell'associazione impartite dal carcere. Nasone in primo grado con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi era stata condannata alla pena di anni 6 di reclusione ed in secondo grado con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 20 luglio 2015, irrevocabile, era stata assolta per non aver commesso il fatto.

2. La difesa dell'interessata ha proposto ricorso, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta di connivenza da parte di Nasone con taluni coimputati, tale da avere contribuito a configurare un quadro indiziario grave. Nella sentenza di assoluzione- osserva il difensore- si era dato atto che alcune condotte poste in essere dall'imputata, in astratto interpretabili come indici della sua messa a disposizione in favore del sodalizio, in concreto erano state ritenute volte ad avvantaggiare non già l'intero sodalizio, ma solo gli interessi del figlio detenuto.

In tal senso la costante e alacre attività di raccolta di denaro indirizzata al figlio Giuseppe Fulco e alle sue congiunte nel periodo in cui l'uomo era detenuto non poteva essere considerata come contributo all'associazione, ma semmai come forma di sostentamento del famigliare in difficoltà; così gli interventi promessi affinché Nasone Antonino e Nasone Domenico cl 83 venissero avvisati di non lasciarsi coinvolgere in azioni dal gruppo operante agli ordini di Francesco Nasone erano volti ad evitare che il legame esistente fra i predetti soggetti e Fulco potesse fare ricadere su di lui le conseguenze giudiziarie di tali azioni; così il fatto che la ricorrente avesse fatto da tramite fra Giuseppe Fulco e il duo Antonino Nasone e Domenico Nasone non era indicativo di alcunchè, posto che i due Nasone erano stati assolti dalla contestazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

La sentenza di assoluzione, dunque, si era fondata sugli stessi elementi sui quali era stata emessa la misura, o meglio su una più saggia rilettura di tali elementi: il giudice della cautela ed il giudice del merito avevano avuto a disposizione il medesimo materiale probatorio raccolto prima della emissione del provvedimento cautelare ed erano pervenuti a conclusioni diverse, sicché la richiedente l'indennizzo non aveva posto in essere alcun comportamento doloso o colposo atto a deviare, depistare o ostacolare il giudizio del giudice della cautela.

Il giudice della riparazione aveva qualificato come connivente il comportamento di Nasone, quando invece dalla lettura della sentenza assolutoria emergeva che tale comportamento era finalizzato alla esclusiva tutela e protezione degli interessi del figlio e comunque non aveva ingenerato l'errore valutativo in cui era incorso il giudice della cautela. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina Passafiume, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 14 settembre 2022 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è insistito per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte di Appello ha ricordato che la richiedente, sorella di Giuseppe Nasone cl. '38, vertice storico della cosca, aveva intrattenuto numerosi colloqui in carcere con il figlio Giuseppe Fulco, anch'egli esponente di spicco della medesima organizzazione, detenuto per il reato di estorsione. Nel corso dei colloqui ella si era incaricata della riscossione e della gestione dei soldi provento delle estorsioni del figlio e aveva avuto cura di prendere nota dettagliata dei nominativi in modo da eludere i controlli delle forze dell'ordine; inoltre aveva interloquito con il figlio in ordine alle modalità di prosecuzione delle attività criminali.

I colloqui intercettati avevano fatto emergere la sua conoscenza dei rapporti interni al gruppo criminale e delle attività illecite poste in essere. La Corte ha, indi, ritenuto che la condotta di Nasone, benché non idonea a integrare la fattispecie associativa, fosse comunque indicativa della condivisone degli affari criminali e della cointeressenza rispetto agli stessi. A tal fine ha ricordato che nella stessa sentenza assolutoria era stata riconosciuta la sua convinta adesione morale ai valori della 'ndrangheta ed era emersa la sua mentalità intrisa di subcultura mafiosa, manifestata, ad esempio, nel rimprovero al figlio per essersi "abbassato" al compito di mero esecutore materiale dell'estorsione e per essersi fatto arrestare in flagranza.

Il comportamento tenuto da Nasone - secondo la Corte della riparazione- doveva considerarsi connivente e come tale doveva ritenersi connotato dalla colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione: la condotta connivente nella fase cautelare aveva indotto in errore il giudice della cautela, che aveva in essa ravvisato una partecipazione vigile e collaborativa alla attività criminosa.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082).

Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr.

Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachenni Ben Hassen, Rv. 276458).

Per quanto di interesse in relazione all'oggetto del presente ricorso, la Corte di legittimità, con riferimento al comportamento extraprocessuale, ha in più occasioni affermato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata: - da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565;

Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498); - da atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento:

1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;

2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;

3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (cfr. Sez. 4, Sentenza .4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019, Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139 Sez. 4, n. 6878 del 17/11/2011, Cantarella, Rv. 252725; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 40297 del 10/06/2008, Koci, Rv. 241325;

Sez. 4, n. 8993 del 2 15/01/2003, Lushay, Rv. 223688). A proposito della connivenza si deve ribadire che è sufficiente che sia integrato anche uno solo dei su indicati profili, tutti accomunati da un'accondiscendenza alla libertà dell'azione del reo, connotata dalla noncuranza rispetto alla violazione di precetti penali ed alla lesione di beni giuridici protetti per ritenere che non si possa fare luogo alla riparazione. Il profilo di cui al punto 3), che viene in rilievo in questa sede, è stato definito "l'atteggiamento inerte che 'oggettivamente' consolidi l'intenzione criminale dei reo, .. riflesso dell'assenza di partecipazione ai doveri sociali del cittadino, che implicano di non rinforzare la volontà del reo di commettere di atti che fratturano la convivenza sociale, anche con comportamenti semplicemente non dissenzienti rispetto all'altrui agire". (sez 4 n. 33999 del 14/06/2022 non mass. nella quale si compie una completa disamina della condotta connivente rilevante al fine di escludere il diritto alla riparazione, in tutte le su indicate articolazioni).4.

La Corte della riparazione ha fatto buon governo di tali principi, valorizzando la condotta gravemente colposa della ricorrente, così come sopra descritta, consistita in una adesione alle attività criminali del figlio, accompagnata da un supporto a tali attività, tale da aver ingenerato un'apparenza di reato e quindi aver tratto in inganno il giudice della cautela. La Corte ha descritto, infatti, la condotta di Nasone come connivenza rilevante nel senso indicato, specificando che ella, nel corso dei colloqui registrati, non si era limitata a recepire i racconti del figlio in ordine ai reati consumati o da consumare, ma ne aveva condiviso le strategie: in tal modo ella non solo aveva dimostrato di essere consapevole dell'attività criminale del figlio, ma ne aveva rafforzato la volontà criminosa .

Nessun rilievo assume la circostanza valorizzata dal difensore, per cui Nasone aveva agito solo perché animata dalla volontà di aiutare il figlio e non già con la coscienza e volontà di contribuire alla sussistenza del contesto associativo: quel che rileva, ai fini della valutazione della Corte della riparazione, è un atteggiamento colposo che abbia rafforzato il proposito dell'autore del reato, qualificabile come connivenza, rilevante non ai fini penali, bensì ai fini del diritto alla equa riparazione. La Corte, peraltro, ha valorizzato anche altro segmento del comportamento di Nasone consistito non già in una mera condotta passiva di connivenza, bensì in una vera e propria condotta attiva di riscossione, in ausilio al figlio, dei proventi delle estorsioni, ovvero una condotta cosciente e volontaria e perciò dolosa (quanto alla nozione di dolo, ricalcata su quella civilistica, Sez.

U 13.12.1995, Sarnataro, Rv, 203638 secondo cui condotta dolosa è quella consapevole e volontaria obiettivamente tale da trarre in inganno il soggetto "tenuto alla prestazione"; Sez. 4 n. 43302 del 23/10/2008, Tucci, Rv 242034 secondo cui è cosciente e volontaria la condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria). 4.1 A fronte del percorso argomentativo indicato, le censure del ricorrente sono manifestamente infondate. Dette censure, da un lato, nella parte in cui sostengono che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sono inconferenti, in quanto sovrappongono la valutazione sulla sussistenza di una condotta colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione.

Dall'altro sono aspecifiche in quanto non si confrontano con le ragioni analiticamente indicate dalla Corte, a cui non contrappongono fondate ragioni di diritto e di fatto. JIn 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistenze che si reputa congruo liquidare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della cassa delle amm