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Sentenza — n. 45915/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45915/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 27 settembre 2021, in accoglimento della proposta di concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi di impugnazione con la eccezione di quello relativo alla eccessività della pena in aumento per la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a Sly Ogbebor dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 commesso in Parma dall'inizio del 2016 al settembre 2020 in anni 3 mesi 8 di reclusione e euro 14000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 81 cod. pen, art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 45915/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi di impugnazione con la eccezione di quello relativo alla eccessività della pena in aumento per la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a Sly Ogbebor dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 commesso in Parma dall'inizio del 2016 al settembre 2020 in anni 3 mesi 8 di reclusione e euro 14000 di multa.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti partecipazione al reato consumo di canapa altri capi d'accusa eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 27 settembre 2021, in accoglimento della proposta di concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
con rinuncia ai motivi di impugnazione con la eccezione di quello relativo alla eccessività della pena in aumento per la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a Sly Ogbebor dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Avverso la sentenza l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OGBEBOR SLY nato il 05/05/1993 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 27 settembre 2021, in accoglimento della proposta di concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai motivi di impugnazione con la eccezione di quello relativo alla eccessività della pena in aumento per la continuazione, ha rideterminato la pena inflitta a Sly Ogbebor dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 commesso in Parma dall'inizio del 2016 al settembre 2020 in anni 3 mesi 8 di reclusione e euro 14000 di multa.

2. Avverso la sentenza l' imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del delitto contestato in quello di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore, previa disamina degli orientamenti di legittimità in ordine alla configurabilità del fatto di lieve entità, osserva che Ogbebor era spacciatore al minuto; non era mai stato accertato il principio attivo della droga ceduta; oggetto delle cessioni erano sempre singole dosi della medesima sostanza (cocaina); il modus operandi era quello tipico dello spaccio di piccolo cabotaggio; i guadagni erano limitati a poche decine di euro per ogni cessione e non erano stati accertati legame con contesti organizzati.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Francesca Costantini, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 stabilisce che la Corte di Appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Il concordato sui motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. determina la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati e comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza.Già nel vigore dell'analogo istituto previsto dall'art. 599 comma 4 cod. proc. pen, abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008, si era formato il consolidato orientamento per cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati (Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007,2 Grillo, Rv. 238688;

Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005 dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000 dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), con conseguente impossibilità di dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech,Rv. 259825). Tale orientamento deve ritenersi operante anche in relazione all'istituto di cui all'art.599 bis cod. proc. pen., stante la sovrapponibilità dello stesso con quello di cui all'art. 599 comma 4 cod. proc pen, (sez. 4 , n. 52803 de/ 14/09/2018 Bouachra Rv. 274522;

Sez. 6 n. 41254 del 04/07/2019, Leone Rv. 277196). 5.Deve, pertanto, concludersi per l'inammissibilità della censura relativa alla qualificazione giuridica, sub specie del mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., perché preclusa dall'intervenuta rinuncia ai motivi di appello. 6.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibilE il ricorsi) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Decis