Sentenza — n. 45907/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALupica Spagnolo Calogero ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv. Silvio Vignera, recando l'atto la menzione del nominativo di un diverso difensore di fiducia e cioè dell'avv. Gaetano Catalano. Donde la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello e della sentenza impugnata 3. La doglianza è fondata. L'atto di appello, depositato in data 24-11-2020, risulta effettivamente sottoscritto dall'avv. Silvio Vignera, nell'espressa qualità di difensore di fiducia dell'imputato Lupica Spagnolo Calogero.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 45907/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv. Silvio Vignera, recando l'atto la menzione del nominativo di un diverso difensore di fiducia e cioè dell'avv. Gaetano Catalano. Donde la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello e della sentenza impugnata 3. La doglianza è fondata. L'atto di appello, depositato in data 24-11-2020, risulta effettivamente sottoscritto dall'avv. Silvio Vignera, nell'espressa qualità di difensore di fiducia dell'imputato Lupica Spagnolo Calogero.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUPICA SPAGNOLO CALOGERO nato a TORTORICI il 21/07/1975 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Lupica Spagnolo Calogero ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge, in quanto il decreto di citazione a giudizio in appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv. Silvio Vignera, recando l'atto la menzione del nominativo di un diverso difensore di fiducia e cioè dell'avv. Gaetano Catalano. Donde la nullità assoluta ed insanabile del giudizio di appello e della sentenza impugnata 3. La doglianza è fondata. L'atto di appello, depositato in data 24-11-2020, risulta effettivamente sottoscritto dall'avv. Silvio Vignera, nell'espressa qualità di difensore di fiducia dell'imputato Lupica Spagnolo Calogero.
Né dall'esame degli atti - l'accesso ai quali è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/7/2012, Bell'Arte) - risulta che successivamente alla proposizione dell'appello il mandato all'avv. Vignera sia stato revocato e sia stato nominato difensore di fiducia dell'imputato l'avv. Gaetano Catalano, onde l'indicazione di quest'ultimo nel decreto di citazione a giudizio è erronea. Non essendo stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, avv.
Vignera, né il decreto di citazione a giudizio in appello né l'avviso dell'udienza di fronte al giudice di secondo grado, è ravvisabile una nullità assoluta e insanabile, a nulla rilevando che il contraddittorio sia stato incardinato nei confronti di un altro difensore, poiché l'art. 179 cod. proc. pen, prevede la nullità assoluta nel caso di assenza del "suo" difensore e cioè, per l'appunto, del difensore che l'imputato ha prescelto e ritualmente nominato (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, Maritan, Rv. 263598).
4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Caltanissetta per il giudizio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per il giudizio. Così