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Sentenza — n. 45130/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45130/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45130/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente Oliva Moreno, con sentenza del 21/9/2021, confermava la sentenza emessa in data 19/2/2019 dal Tribunale di Catanzaro che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale e con la continuazione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 95 Dpr 115/02, in Catanzaro il 17.12.2009 e il 28.9.2011 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Oliva Moreno deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. deduce violazione di legge essendo stata l'udienza di appello celebrata in una data diversa (21.9.2021) da quella comunicatagli (27.9.2021).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 45130/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per la celebrazione del giudizio di ap- pello.

Parole chiave

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rinvio del dibattimento termine di comunicazione inosservanza del termine oltraggio alla corte notificazione viziata ritardo del ministero pubblico
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVA MORENO nato a CASSANO ALLO IONIO il 10/09/1974 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Ferdinando Lignola, che ha chiesto annullarsi sensa rinvio la sentenza impugnata e trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per la celebrazione del giudizio di appello.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente Oliva Moreno, con sentenza del 21/9/2021, confermava la sentenza emessa in data 19/2/2019 dal Tribunale di Catanzaro che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata ed infraquinquennale e con la continuazione, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 95 Dpr 115/02, in Catanzaro il 17.12.2009 e il 28.9.2011 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Oliva Moreno deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. deduce violazione di legge essendo stata l'udienza di appello celebrata in una data diversa (21.9.2021) da quella comunicatagli (27.9.2021).

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il P.G., che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per la celebrazione del giudizio di ap- pello.

4. Il ricorso è fondato. Ed invero, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio denunciato, emerge che all'udienza del 27.4.2021 la Corte di Appello di Catanzaro, a causa della incompa- tibilità di un giudice del collegio, rinviò il processo al 21 settembre 2021, in pre- senza del difensore dell'imputato che così fu informato della data. Tuttavia, incomprensibilmente, il 30.4.2021, fu emesso nuovo decreto di ci- tazione per il 27 settembre 2021, comunicato a mezzo pec al difensore, che, ra- gionevolmente, ha ritenuto che l'udienza fosse stata differita e non è comparso all'udienza, effettivamente tenuta il 21 settembre 2021. Stando così le cose, l'udienza andava tenuta il 27 e non il 21 settembre, per cui va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per la cele- brazione del giudizio di appello essendosi realizzata la dedotta nullità e la lamen- tata violazione del diritto di difesa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per la celebrazione del giudizio di appello. Così deciso in Roma il 9 novembre 2022 Il Co sigliere e